Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme quando si rivolge alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio cardine della procedura penale: l’obbligo di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Senza questo requisito, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere discussa nel merito, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire perché la specificità è un elemento non negoziabile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La corte territoriale aveva emesso una condanna, motivando l’entità della pena inflitta, superiore al minimo edittale, sulla base di due criteri specifici: la gravità della condotta e l’intensità del dolo. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando la sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione – cioè se la pena fosse giusta o meno – ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso mancava di un requisito fondamentale previsto dalla legge, rendendolo inadatto a provocare un giudizio sulla sua fondatezza.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La chiave di volta della decisione risiede nel concetto di “specificità dei motivi di impugnazione”. La Corte ha osservato che gli argomenti presentati dal ricorrente erano del tutto generici e astratti. Invece di confrontarsi con il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, il ricorso si limitava a lamentele non circostanziate.
La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché aveva scelto una pena superiore al minimo: la particolare gravità del fatto commesso e l’intensità dell’intenzione criminale (dolo). Un ricorso efficace avrebbe dovuto attaccare specificamente queste valutazioni, dimostrando, ad esempio, un errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice di secondo grado. Il ricorrente, invece, non ha preso posizione su questi punti, eludendo di fatto il nucleo motivazionale della sentenza impugnata. Questo atteggiamento processuale viola il principio secondo cui l’impugnazione deve essere una critica mirata e non un generico lamento.
La Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza (tra cui le sentenze n. 17281/2019 e n. 8825/2017 delle Sezioni Unite), ha ribadito che un ricorso privo di specificità non è consentito dalla legge e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni di questa ordinanza sono nette e offrono importanti lezioni pratiche. In primo luogo, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
In secondo luogo, la presentazione di un ricorso richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere dissenso; è necessario individuare i vizi specifici del provvedimento e argomentarli in modo rigoroso. Un ricorso generico non solo è inutile, ma è anche dannoso: comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve quindi da monito: la superficialità e la genericità in sede di impugnazione si pagano, sia in termini procedurali che economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo del requisito della specificità dei motivi. Gli argomenti presentati dal ricorrente erano generici e non si confrontavano con il percorso logico della sentenza impugnata.
Quali erano le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per la sua decisione sulla pena?
La Corte d’Appello aveva motivato la decisione di infliggere una pena superiore al minimo edittale in base alla gravità della condotta e all’intensità del dolo dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo del ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei mo impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugNOME, che ha motivato sulle ragioni per cui il giudice ha ritenuto di infliggere la pena in misura diversa minimo edittale (gravità della condotta ed intensità del dolo), motivazione su cui il ricorso n prende posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2024.