Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi: Analisi di un’Ordinanza
Nel sistema giudiziario, la precisione è fondamentale. Ogni atto, specialmente un’impugnazione, deve essere formulato con chiarezza e specificità, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di questo principio, sottolineando come la genericità dei motivi possa precludere l’esame nel merito di una questione. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva respinto le sue doglianze relative alle condizioni di detenzione in un istituto penitenziario, in particolare per quanto riguarda lo spazio pro capite a disposizione. Il ricorrente, nel suo atto, sollevava due questioni principali: la mancata ammissione di un’integrazione istruttoria per verificare le condizioni in un determinato periodo e una presunta disparità di trattamento rispetto a un altro detenuto la cui istanza era stata valutata diversamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se le condizioni detentive fossero o meno lesive dei diritti del detenuto), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione mancasse del requisito essenziale della specificità, rendendolo inadatto a provocare una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise che evidenziano le carenze dell’atto di appello. È fondamentale comprendere questi punti per capire la logica giuridica sottostante.
Mancanza di Confronto con l’Ordinanza Impugnata
Il primo vizio rilevato dalla Corte è che il ricorso non prendeva una posizione chiara e argomentata rispetto alle motivazioni espresse dal Tribunale di Sorveglianza. L’ordinanza impugnata aveva spiegato perché non fosse possibile un’ulteriore istruttoria e perché la situazione di un altro detenuto non fosse paragonabile (dato che i periodi di detenzione coincidevano solo in parte). Il ricorrente, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, si è limitato a riproporre le sue richieste in modo generico. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la decisione che si contesta, non un monologo che la ignora.
Genericità sulla Violazione delle Condizioni Detentive
In secondo luogo, il Tribunale di Sorveglianza aveva sostenuto che, nonostante lo spazio pro capite potesse essere limitato in un certo periodo, esistevano fattori compensativi, come la possibilità per il detenuto di fruire di un campo sportivo. Questi elementi, secondo il giudice di merito, erano sufficienti a escludere una violazione dei diritti. Anche su questo punto cruciale, il ricorso è risultato carente. Non ha offerto argomenti specifici per contrastare la valutazione del Tribunale, limitandosi a lamentare le condizioni senza smontare la logica della decisione impugnata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questo caso ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al mondo della giustizia: un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un atto scritto in modo non specifico. Per avere successo, un’impugnazione deve individuare con precisione gli errori di diritto o di logica della decisione che si attacca e fornire argomentazioni puntuali per dimostrarli. Limitarsi a ripetere le proprie lamentele senza confrontarsi con le motivazioni del giudice precedente è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Non contestavano puntualmente le argomentazioni contenute nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, mancando così del requisito di specificità richiesto dalla legge per un’impugnazione.
Quali erano i punti principali contestati dal ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente contestava principalmente due aspetti: la reiezione di una sua richiesta di ulteriore indagine (integrazione istruttoria) sulle condizioni detentive e la valutazione delle sue condizioni di detenzione, che riteneva lesive, anche in confronto con la situazione di un altro detenuto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, con riferim alla questione della richiesta di integrazione istruttoria, non prendono posizione s osservazioni contenute nella ordinanza impugnata sulla impossibilità che, al di là del refus contenuto nella nota della Casa circondariale, sia stato esaminato un periodo diverso da quello di detenzione del ricorrente, e, con riferimento alla questione della diversa valutazione di ista di altro detenuto, la cui detenzione presso il carcere di Ancona Montacuto è coincisa, peraltr solo parzialmente con quella del ricorrente, non prendono posizione sugli argomenti che ha usato l’ordinanza impugnata per sostenere che le condizioni esistenti nel carcere di Ancona Montacuto nel primo periodo in cui vi era detenuto il ricorrente (che poi vi è tornato nel 2021, ma in situazione in cui la disponibilità di spazio pro capite era superiore ai 4 mq), quali la possibi fruire del campo sportivo, non permettano di ravvisare l’esistenza della violazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.