Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che, con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME sostiene che non vi è prova della data di decorrenza del triennio durante il quale gli è stato, tra l’altro, inibito di rientrare nel territorio di alcuni comuni, atteso, in partico che la copia del provvedimento amministrativo versata in atti non reca copia leggibile della data di sua notifica al destinatario, a partire dalla quale il diviet divenuto operativo;
che tale doglianza è, in questa sede, preclusa, perché non sollevata con l’atto di appello, pertinente palesandosi, sul punto, il richiamo al pacifico indirizz ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745);
che il ricorso è, per di più, carente di autosufficienza, perché non accompagNOME dall’allegazione del documento che fonderebbe la censura, dovendosi qui ribadire, in ossequio al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2023.