Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Errore Strategico in Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal corretto rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di impugnazione devono essere presentati nei giusti tempi e nelle sedi appropriate. Un errore in tal senso può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sanzione comminata a un automobilista. A seguito di una violazione del Codice della Strada, le autorità avevano applicato la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Ritenendo tale misura erronea, l’interessato sosteneva che, in base all’art. 116, comma 17, del Codice della Strada, avrebbe dovuto essere applicato il fermo amministrativo per tre mesi e non la confisca.
Dopo la decisione della Corte d’Appello di Bologna, l’automobilista, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando specificamente questa violazione di legge e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
L’Analisi della Corte: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Non ha valutato se fosse più corretta la confisca o il fermo amministrativo. La sua attenzione si è concentrata su un aspetto puramente procedurale. I Giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso – ovvero la presunta violazione dell’art. 116 del Codice della Strada – non era mai stato sollevato nel precedente grado di giudizio, cioè nel processo d’appello.
Questo dettaglio si è rivelato fatale. Il codice di procedura penale, all’articolo 606, stabilisce i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione. Tuttavia, una consolidata regola processuale impone che le questioni, soprattutto quelle relative a violazioni di legge, debbano essere state sottoposte al giudice d’appello prima di poter essere portate all’attenzione della Suprema Corte. Introdurre un argomento completamente nuovo in sede di legittimità costituisce un’eccezione non ammessa.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la gradualità dei giudizi. Ogni fase processuale ha le sue finalità e i suoi limiti. L’appello serve a riesaminare nel merito la decisione di primo grado, consentendo di sollevare specifiche doglianze. Il giudizio di Cassazione, invece, è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, ma basandosi sulle questioni già dibattute.
Introdurre un motivo di doglianza per la prima volta in Cassazione equivarrebbe a ‘saltare’ un grado di giudizio, alterando la struttura del processo. Per questa ragione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità (richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale), lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante: la strategia difensiva deve essere completa e lungimirante fin dai primi gradi di giudizio. Omettere di sollevare un motivo di contestazione in appello preclude la possibilità di farlo valere successivamente in Cassazione. La conseguenza non è solo la perdita della possibilità di vedere accolta la propria tesi, ma anche una condanna economica che si aggiunge a quella originaria. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una decisione che chiude definitivamente la porta a quella specifica contestazione, con costi tangibili per chi ha intrapreso il percorso giudiziario senza la dovuta accortezza procedurale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto, ossia la violazione di legge, non era stato proposto nel precedente grado di giudizio davanti alla Corte d’Appello, ma sollevato per la prima volta in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza e dall’art. 606, comma primo, lett. c, del codice di procedura penale, un vizio di violazione di legge non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione se non è stato precedentemente sollevato in sede di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione all’art. 116, comma 17, CdS. Lamentava che erroneamente era stata applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo anziché quella del fermo amministrativo per mesi tre.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è inammissibile, in quanto è stato dedotto un vizio di violazione di legge che non era stato proposto in sede di appello ( art. 606, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.