Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 28/08/1985
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
Rilevato che:
la doglianza dell’imputato, attinente all’affermazione della penale responsabilità, afferisce a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, piuttosto, la quantificazione della pena;
giova richiamare il pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);
d’altro canto, il giudice di appello ha accolto quel motivo determinando la pena proprio nella misura indicata nell’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato;
considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.