Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Importanza della Pertinenza dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta senza un esame del merito, definendo il ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non sono pertinenti o rilevanti rispetto alla decisione che si sta contestando. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Percorso Processuale Complesso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza della Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva revocato a un condannato i benefici della sospensione condizionale della pena e dell’indulto. Questa decisione era stata presa a seguito di un annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione.
In precedenza, infatti, la Cassazione aveva annullato un primo provvedimento di revoca perché era stato violato il diritto del condannato a partecipare e a essere ascoltato personalmente. A seguito di tale annullamento, la Corte di Appello aveva riesaminato il caso e aveva nuovamente disposto la revoca dei benefici. Contro questa nuova ordinanza, il condannato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, dando vita al provvedimento che stiamo analizzando.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa, giudicandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma ugualmente decisive.
Primo Motivo: Una Questione Già Superata
Il ricorrente lamentava nuovamente la mancata partecipazione all’udienza a causa di un legittimo impedimento. Tuttavia, la Corte ha osservato che questa problematica era stata la causa del primo annullamento con rinvio. La celebrazione di un nuovo giudizio in sede di rinvio, nel rispetto del contraddittorio, aveva di fatto sanato quel vizio procedurale. Pertanto, riproporre la stessa doglianza era inutile e non pertinente, poiché la questione era stata ormai superata e risolta dalla precedente sentenza della Cassazione.
Secondo Motivo: Un Tema Estraneo alla Decisione
Con il secondo motivo, la difesa si doleva del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. La Corte ha ritenuto anche questa censura completamente estranea all’oggetto del provvedimento impugnato. La decisione della Corte di Appello riguardava esclusivamente la revoca dei benefici della sospensione condizionale e dell’indulto. La questione sulla continuazione dei reati è un tema diverso, che deve essere trattato in un’altra e specifica sede processuale, e non poteva essere sollevata in un procedimento finalizzato a uno scopo differente.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha concluso che il ricorso inammissibile doveva essere dichiarato tale. I motivi proposti non erano idonei a criticare efficacemente il provvedimento impugnato: il primo era obsoleto e il secondo non pertinente. La legge processuale penale, in particolare l’art. 616 c.p.p., prevede che in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende. Questo serve a scoraggiare impugnazioni presentate senza validi e pertinenti argomenti giuridici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione deve essere mirata, specifica e pertinente. Non è possibile utilizzare il ricorso per sollevare questioni già risolte o che esulano dall’oggetto della decisione contestata. Per i difensori e i loro assistiti, la lezione è chiara: è cruciale concentrare le proprie argomentazioni sui vizi effettivi del provvedimento, evitando di disperdere energie in censure destinate a essere dichiarate inammissibili. Una strategia difensiva efficace richiede lucidità e aderenza ai principi procedurali, per non incorrere in sanzioni e per tutelare al meglio i propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano pertinenti. Un motivo era stato superato da una precedente decisione della Cassazione, mentre l’altro riguardava un argomento (la continuazione tra reati) estraneo al provvedimento impugnato, che trattava solo della revoca di benefici.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma del provvedimento impugnato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Si può riproporre un motivo di ricorso che la Cassazione ha già implicitamente risolto con un annullamento con rinvio?
No. In questo caso, il motivo sulla mancata partecipazione del condannato era stato superato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio, che aveva proprio lo scopo di rimediare a quel vizio. Riproporlo nel nuovo ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la questione era già stata risolta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1325 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1325 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2025 della Corte di appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 6 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Bari , in funzione di giudice dell’esecuzione , ha r evocato i benefici della sospensione condizionale della pena e dell’indulto concessi a NOME COGNOME con sentenze irrevocabili, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. e 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241;
preso atto che la decisione è stata emessa in sede di rinvio, avendo questa Corte con sentenza n. 11998 del 17 gennaio 2025 annullato precedente ordinanza di revoca dei benefici, per violazione del diritto del condannato di interloquire personalmente sulla richiesta di revoca;
rilevato che il ricorso ripropone al primo motivo la questione in ordine alla mancata partecipazione, per legittimo impedimento, del condannato all’udienza del 26 settembre 2024 nel procedimento di esecuzione, superata a seguito dell’annullamento con rinvio, mentre con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. , tema estraneo al provvedimento impugnato;
ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla c assa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME