Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Pertinenza dei Motivi di Appello
Quando si presenta un’impugnazione, la precisione e la pertinenza dei motivi sono fondamentali. Un errore, anche se apparentemente banale, può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, vanificando ogni sforzo difensivo e comportando sanzioni economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la totale mancanza di collegamento tra i motivi del ricorso e il provvedimento impugnato conduca a una pronuncia di inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per trarne importanti lezioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Continuazione tra Reati
La vicenda ha origine dalla richiesta di un soggetto, condannato con cinque sentenze diverse per reati di ricettazione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi in un arco temporale di circa cinque anni. L’interessato si era rivolto alla Corte di Appello di Perugia per ottenere l’applicazione dell’istituto della “continuazione”. Questo strumento giuridico consente di unificare più reati sotto un unico “disegno criminoso”, ottenendo una pena complessiva più favorevole.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta. Secondo i giudici, mancava l’unicità del disegno criminoso a causa della notevole diversità dei reati, delle differenti modalità di esecuzione, della considerevole distanza di tempo e luogo tra gli episodi e dell’assenza di prove che tutti i delitti fossero stati programmati fin dall’inizio. I fatti apparivano più come l’espressione di uno stile di vita orientato al crimine che non come l’attuazione di un piano unitario.
Il Ricorso in Cassazione e l’Errore Fatale
Contro la decisione della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione. Ed è qui che si è verificato l’errore decisivo. Nell’atto di impugnazione, l’avvocato ha dedotto motivi di violazione di legge e insufficienza della motivazione che, tuttavia, non avevano alcun collegamento con l’ordinanza di Perugia.
I motivi facevano riferimento a una presunta sentenza della “Corte di appello di Bari”, a un altro imputato e a questioni di merito (come l’assoluzione, le attenuanti generiche e la recidiva) totalmente estranee alla questione della continuazione. In sostanza, il ricorso era basato su argomentazioni palesemente e integralmente non pertinenti al provvedimento che si intendeva contestare, probabilmente a causa di un grave errore di redazione dell’atto.
Le motivazioni della Cassazione: quando il ricorso inammissibile è inevitabile
La Corte di Cassazione, esaminato l’atto, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La motivazione è netta e inequivocabile: vi era una “totale mancanza di confronto con l’ordinanza impugnata”. I giudici hanno sottolineato come i motivi prospettati fossero del tutto privi di collegamento con il provvedimento della Corte di Perugia, al punto da attribuire vizi a una sentenza di merito emessa da un’autorità giudiziaria diversa.
Quando un ricorso è così palesemente slegato dalla decisione che contesta, la Corte non può nemmeno entrare nel merito delle questioni. L’atto di impugnazione è inefficace perché non svolge la sua funzione critica nei confronti del provvedimento specifico. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questo caso evidenzia in modo cristallino un principio cardine del diritto processuale: ogni impugnazione deve contenere una critica specifica e pertinente al provvedimento che si contesta. Errori grossolani, come il “copia e incolla” di motivi da altri atti senza il dovuto adattamento, possono avere conseguenze fatali. La dichiarazione di inammissibilità non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un aggravio di costi per l’assistito. La cura, l’attenzione e la precisione nella redazione degli atti giudiziari non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per garantire una difesa efficace e tutelare concretamente i diritti dei cittadini.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della totale mancanza di collegamento tra i motivi presentati e l’ordinanza che si intendeva impugnare. Le argomentazioni facevano riferimento a una diversa sentenza, di un’altra autorità giudiziaria e per questioni non pertinenti, rendendo l’atto privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Cosa aveva chiesto originariamente il ricorrente alla Corte d’Appello?
Il ricorrente aveva chiesto l’applicazione dell’istituto della “continuazione”, ovvero di unificare le pene di cinque diverse sentenze per reati quali ricettazione, rapina, resistenza e lesioni, sostenendo che fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42415 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia, in data 06 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con cinque sentenze, per delitti di ricettazione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi tra il giugno 2005 e il novembre 2010, ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso per la mancanza di omogeneità tra i reati stessi, le diverse modalità delle condotte, la loro notevole distanza spazio-temporale, e la mancanza di elementi da cui desumere che tutti i delitti fossero stati programmati e preordinati sin dalla commissione del primo di essi, e non siano una mera espressione di uno stile di vita improntato al crimine;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e l’insufficienza della motivazione, per non avere «la Corte di appello di Bari» «ritenuto di poter assolvere il COGNOME dal reato a lui ascritto», e per avere negato le attenuanti generiche e ritenuto la recidiva contestata;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per totale mancanza di confronto con l’ordinanza impugnata, essendo stati prospettati, probabilmente per un errore di scrittura, motivi del tutto privi di collegamento con il provvedimento stesso, deducendo addirittura vizi attribuiti ad una sentenza di merito emessa da una diversa autorità giudiziaria;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
— II Presidente