Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni Non Contano
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di legge. Un errore comune è quello di proporre argomenti non pertinenti, trasformando l’impugnazione in un ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale errore, condannando i ricorrenti a pagare non solo le spese processuali ma anche una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate con una sentenza della Corte d’Appello di Bari, hanno deciso di impugnare tale decisione presentando un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione. Nel loro atto, hanno contestato la violazione di legge e la correttezza della motivazione che aveva portato alla loro dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver analizzato l’atto, ha emesso un’ordinanza perentoria: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello procedurale. La conseguenza diretta è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento di tutte le spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo tipo di sanzione è previsto proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o errati.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti dai ricorrenti erano “del tutto inconferenti rispetto alla tipologia del provvedimento impugnato e alle ragioni sottese alla decisione”.
In termini semplici, gli argomenti presentati erano fuori tema. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la valutazione delle prove, salvo casi eccezionali di vizio logico della motivazione. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza impugnata. Proporre motivi che tentano di ottenere una nuova valutazione del merito della causa è un errore che porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione è un rimedio straordinario con limiti ben precisi. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione, formulando censure pertinenti e tecnicamente corrette. Qualsiasi tentativo di utilizzare il ricorso per la Cassazione come un’ulteriore istanza per riesaminare i fatti del caso è destinato a fallire, comportando non solo la conferma della decisione precedente ma anche ulteriori oneri economici per chi ha proposto l’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ritenuti del tutto inconferenti, ovvero non pertinenti rispetto alla natura del provvedimento impugnato e alle ragioni della decisione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non ha esaminato il merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza procedurale e sulla pertinenza dei motivi del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4229 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il 16/08/1994 COGNOME NOME nato a BARI il 09/11/1999
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME presentati con unico atto, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è inammissibile in quanto proposto per motivi del tutto inconferenti rispetto alla tipologia del provvedimento impugnato e alle ragioni sottese alla decisione;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente