Ricorso Inammissibile per Motivi non Depositati: Analisi di un Caso
Nel complesso mondo della procedura penale, il rispetto formale delle norme è fondamentale per garantire la validità di ogni atto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa di una grave omissione procedurale. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere come la semplice dichiarazione di voler impugnare un provvedimento non sia sufficiente se non seguita dal deposito dei motivi specifici, con conseguenze significative per l’imputato.
Il Contesto del Caso: La Negazione del Permesso Premio
La vicenda ha origine dalla richiesta di un permesso premio avanzata da un soggetto detenuto, ai sensi dell’art. 30-ter della legge sull’ordinamento penitenziario. Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari aveva inizialmente respinto tale richiesta. Successivamente, anche il reclamo proposto dal detenuto contro questa prima decisione era stato rigettato con un’ordinanza datata 28 settembre 2023.
Contro quest’ultima ordinanza, il detenuto manifestava la volontà di presentare ricorso per cassazione. La dichiarazione di ricorso veniva depositata il 28 novembre 2023 presso la struttura penitenziaria, con la riserva di affidare al proprio difensore di fiducia il compito di redigere e depositare i relativi motivi.
L’Errore Procedurale e il Ricorso Inammissibile
Il punto cruciale della vicenda, che ha portato alla declaratoria di ricorso inammissibile, risiede proprio in ciò che è accaduto dopo la dichiarazione di impugnazione. Né il ricorrente, né il suo difensore, hanno mai provveduto a depositare i motivi specifici a sostegno del ricorso.
La legge processuale penale, in particolare l’art. 581, comma 1, lettera c), stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La semplice volontà di ricorrere non è sufficiente a incardinare validamente il giudizio di legittimità.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La conseguenza diretta dell’inadempimento procedurale è stata la pronuncia di inammissibilità da parte della Suprema Corte. Questo non significa solo che i giudici non sono entrati nel merito della questione (ovvero, se il diniego del permesso premio fosse legittimo o meno), ma comporta anche sanzioni per il ricorrente.
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e, salvo casi di esonero non ravvisati nella fattispecie, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione in modo lineare e ineccepibile. I giudici hanno richiamato gli articoli 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale. Queste norme configurano il mancato deposito dei motivi di ricorso come una causa oggettiva e insanabile di inammissibilità. La Corte ha sottolineato come alla dichiarazione di volontà di impugnare, depositata presso l’istituto penitenziario, non sia mai seguita la presentazione dei motivi né da parte del detenuto né da parte del suo legale. L’assenza di questo elemento essenziale ha impedito alla Corte di valutare le doglianze del ricorrente, rendendo il ricorso nullo sin dall’origine.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine della procedura legale: la forma è sostanza. L’iter per l’impugnazione di un provvedimento giudiziario è scandito da passaggi obbligati e termini perentori che devono essere scrupolosamente rispettati. La vicenda evidenzia la cruciale importanza del ruolo del difensore nel seguire l’intero processo di impugnazione e la necessità di una comunicazione efficace con il proprio assistito. Un errore procedurale, come il mancato deposito dei motivi, può vanificare le ragioni di merito, precludendo l’accesso alla giustizia e comportando ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la dichiarazione di voler impugnare il provvedimento, né il ricorrente né il suo difensore hanno mai depositato i motivi specifici a sostegno dell’appello, come richiesto a pena di inammissibilità dalla legge processuale penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È sufficiente dichiarare di voler presentare ricorso per avviare validamente l’impugnazione?
No, non è sufficiente. La sola dichiarazione di volontà deve essere seguita dal deposito formale dei motivi di ricorso, ovvero le specifiche argomentazioni di fatto e di diritto che giustificano l’impugnazione. L’assenza di questi motivi rende l’atto nullo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO NOME COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avvi GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 28 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME, avverso la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva respinto la richiesta di permesso premio presentata dal detenuto ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Ritenuto che avverso questa ordinanza NOME AVV_NOTAIO COGNOME dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 28 novembre 2023, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.
Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l’istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né COGNOME, né il suo difensore, l’AVV_NOTAIO, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.