Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi non Sollevati in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione e la loro necessaria presentazione nei gradi di merito. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata ricorso inammissibile se le censure sollevate non sono state precedentemente sottoposte al giudice d’appello, con conseguenti sanzioni per il proponente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato. In sostanza, contestava le modalità con cui era stata determinata la pena.
Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali, è emerso un dettaglio fondamentale: questa specifica doglianza non era mai stata oggetto dei motivi di appello. Il Tribunale di primo grado, infatti, aveva già applicato la pena minima prevista per il reato, bilanciando le circostanze attenuanti generiche con l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. Questa decisione non era stata contestata nel successivo grado di giudizio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità motivi di ricorso che non siano stati dedotti nel giudizio di appello. Il ricorso per Cassazione ha la funzione di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate, non di introdurre nuove questioni.
Le Motivazioni
La Corte ha osservato che il motivo di ricorso era manifestamente infondato e, soprattutto, indeducibile. L’infondatezza derivava dal fatto che il Tribunale aveva già concesso il trattamento più favorevole possibile, ossia la pena minima, attraverso un giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. L’indeducibilità, invece, era legata al fatto che tale punto non era stato devoluto alla cognizione della Corte d’Appello. Di conseguenza, la questione era preclusa e non poteva essere esaminata per la prima volta dai giudici di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza l’importanza di una strategia difensiva attenta e completa sin dai primi gradi di giudizio. Ogni possibile vizio della sentenza di primo grado deve essere tempestivamente e specificamente dedotto con l’atto di appello. Omettere di farlo significa perdere la possibilità di far valere le proprie ragioni nei successivi gradi, con il rischio non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche. Il principio di preclusione processuale è un pilastro del nostro sistema giudiziario, volto a garantire certezza e ragionevole durata del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla quantificazione della pena, non era stato sollevato nel precedente giudizio davanti alla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del procedimento sia una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Cosa aveva deciso il Tribunale di primo grado riguardo la pena?
Il Tribunale aveva applicato la pena minima possibile, giudicando equivalenti le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47506 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 07/01/1977
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Uu
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME VitoCOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e indeducibile visto che il motivo non veniva sottoposto al vaglio della Corte di appello, avendo l invero l il Tribunale ~applicato il minimo della pena ton giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l contestata “recidiva reiterata infraquinquennale a pena eseguita”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.