Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 10/10/1989
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione
di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 648, quarto comma, cod. pen non è consentito in sede di legittimità;
che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di
applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di
legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiest
specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente ido all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi
la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, COGNOME
Rv. 263361 – 01);
che, nella specie, non avendo l’odierno ricorrente specificamente contestato
la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difens la censura sul mancato riconoscimento dell’attenuante non risulta previamente dedotta come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l’esercizio relativo potere officioso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulle conclusio sui motivi di appello);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.