Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Presentare Tutti i Motivi in Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su una regola fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando si decide di contestare una sentenza, non è possibile riservarsi delle argomentazioni per l’ultimo grado di giudizio. La Corte ha ribadito che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancata presentazione di una censura nel momento processuale corretto, ovvero l’atto di appello.
Il Fatto: Un Ricorso Respinto Prima dell’Analisi
Il caso riguarda un individuo che, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di una norma procedurale, l’articolo 545 bis del codice di procedura penale. Tuttavia, questo specifico punto non era mai stato menzionato né nell’atto di appello depositato in precedenza, né durante le conclusioni discusse davanti alla Corte d’Appello. La difesa ha tentato di introdurre questa nuova argomentazione direttamente davanti alla Suprema Corte, sperando in un annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ovvero se vi fosse stata o meno la violazione dell’art. 545 bis c.p.p., ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. I giudici hanno applicato rigorosamente una regola cardine del sistema delle impugnazioni, consolidando un principio di fondamentale importanza pratica.
L’Art. 606, comma 3, del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di ricorso per Cassazione non possono essere dedotti per la prima volta in tale sede se non sono stati presentati con l’atto di appello. In altre parole, la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono formulare nuove accuse contro la sentenza, ma una sede di legittimità dove si controlla la correttezza giuridica delle decisioni prese dai giudici di merito sulla base dei motivi già sottoposti al loro esame. Non aver sollevato la questione in appello equivale a una rinuncia a farla valere, che non può essere sanata successivamente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici supremi sottolineano che il sistema processuale è strutturato per gradi di giudizio, ognuno con le sue funzioni. Consentire l’introduzione di nuove censure direttamente in Cassazione snaturerebbe il ruolo della Corte, trasformandola da giudice della legge a giudice del fatto, e violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione di merito. La mancata deduzione del motivo in appello preclude la sua analisi in sede di legittimità. La Corte ha inoltre evidenziato che l’imputato avrebbe potuto e dovuto contestare la sentenza di appello, se ritenuta incompleta nel riepilogare i motivi di gravame, ma non lo ha fatto. Di conseguenza, la sanzione processuale dell’inammissibilità è l’unica conclusione possibile, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto: la strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere scrupolosamente identificato e formalizzato nell’atto di appello. Omettere un motivo significa perderlo per sempre. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’assistito. La diligenza e la precisione nella redazione degli atti di impugnazione si confermano, quindi, requisiti imprescindibili per garantire un’efficace tutela dei diritti nel processo penale.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio, ovvero con l’atto di appello, come invece richiesto a pena di inammissibilità dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza e della normativa vigente, non è consentito presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso che non sia stato specificamente dedotto con l’atto di appello, se si aveva la possibilità di farlo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3953 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 13/09/1972
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risul stata previamente dedotta né con l’atto di appello, né in sede di conclusioni, quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno rico incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente