Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non sono Stati Proposti in Appello
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è uno degli ostacoli più comuni nel percorso verso la Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito principi fondamentali in materia, chiarendo perché alcuni motivi di ricorso non possono superare il vaglio di ammissibilità, specialmente se non sollevati nel precedente grado di giudizio.
Il Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la loro responsabilità e la determinazione della pena. Il primo ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla sua partecipazione a una rapina, sostenendo che le prove fossero state mal valutate. Contestava inoltre l’aumento di pena per le circostanze aggravanti. Il secondo ricorrente si concentrava unicamente sulla questione dell’aumento di pena per le aggravanti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni, fermandosi a un gradino prima: l’analisi dell’ammissibilità dei ricorsi stessi. L’esito è stato una declaratoria di inammissibilità per entrambi.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive basandosi su due pilastri della procedura penale.
La Genericità e il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Per quanto riguarda il primo motivo del primo ricorrente, la Corte ha stabilito che la doglianza era priva di “concreta specificità”. In pratica, l’imputato non contestava un errore di diritto o un vizio logico della sentenza impugnata, ma tentava di proporre una propria ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove (come i riconoscimenti fotografici). Questo tipo di attività è precluso in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di merito” e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle istanze precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o inesistente. Poiché i giudici d’appello avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni della condanna, il motivo è stato ritenuto generico e, quindi, inammissibile.
Il Principio di Devoluzione: Il Ricorso Inammissibile per Motivi Nuovi
Il punto cruciale della decisione riguarda gli altri motivi di ricorso, sia del primo che del secondo imputato, relativi agli aumenti di pena per le aggravanti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tali censure non erano state “previamente dedotte come motivo di appello”.
Questo principio, sancito dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, è fondamentale. Il giudizio di appello delimita l’oggetto della discussione nel successivo grado di Cassazione. Una parte non può “tenere in serbo” delle contestazioni per poi presentarle per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Se un punto della sentenza di primo grado non viene specificamente contestato con l’atto di appello, si forma una sorta di “giudicato parziale” su quel punto, che non può più essere messo in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali che governano i mezzi di impugnazione. L’inammissibilità non è un mero tecnicismo, ma una garanzia di ordine e funzionalità del sistema giudiziario. Permettere una rivalutazione dei fatti in Cassazione snaturerebbe il ruolo della Corte, trasformandola in un giudice di merito. Allo stesso modo, consentire la proposizione di motivi nuovi in Cassazione violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione e l’effetto devolutivo dell’appello, che fissa i limiti del giudizio successivo. La Corte ha sottolineato che i ricorrenti avrebbero dovuto, se del caso, contestare l’eventuale incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza d’appello, cosa che non hanno fatto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione chiara: la preparazione di un’impugnazione richiede meticolosità sin dal primo atto di appello. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere specificamente individuato e contestato in quella sede. Omettere una censura in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farla valere in Cassazione. La genericità delle argomentazioni e la pretesa di una nuova lettura delle prove sono destinate a scontrarsi con la dichiarazione di ricorso inammissibile. La strategia difensiva deve essere costruita grado per grado, nel pieno rispetto delle regole che definiscono i poteri e i limiti di ciascun giudice.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile per genericità?
La Corte lo ha ritenuto generico perché non indicava specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova, un’attività che non è consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è stato “previamente dedotto come motivo di appello”?
Significa che la specifica lamentela non era stata inclusa nell’atto di appello presentato contro la sentenza di primo grado. Secondo l’art. 606 c.p.p., non è possibile presentare in Cassazione motivi che non siano già stati sottoposti al giudice dell’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4971 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NUORO il 10/01/1992 COGNOME NOME nato a NUORO il 07/12/1991
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta il vizio di motivazione in relazione alla presenza e partecipazione alla rapina in ordine alla dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedono in particolare le pag. 19 e 20 ove i giudici del merito hanno chiarito gli elementi addotti in ordine al riconoscimento del ricorrente effettuato sia dagli operanti di PG in seguito alla analisi del frame di immagini, sia il riconoscimento effettuato dai testimoni);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta l’omessa motivazione in relazione all’aumento di pena per le contestate aggravanti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 15 della sentenza impugnata), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta il vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena previsti per le contestate circostanze aggravanti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc.
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sente impugnata (si vedano pag. 9-11 della sentenza impugnata), che l’odiern ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, incompleto o comunque non corretto;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere ,estensore
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La Presidente