Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 13/02/2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pisa del 05/07/2017, dichiarando non doversi procedere per il reato contestato al capo b) della rubrica nei confronti di NOME per intervenuto decorso del termine di prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena per il delitto ascritto al capo a) della rubrica (artt. 110,628 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pinto, per mezzo del proprio difensore, deducendo un solo articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., il giudizio di appello si è svolto senza che sia stata rilevata la palese violazione della disposizione di cui all’art. 521 cod. proc. pen., essendosi sostanzialmente confusa l’aggravante prevista dall’art. 628 cod. pen. pen. pen la previsione in tema di concorso di persone nel reato; dall’esame della persona offesa era emersa la partecipazione alla rapina di persona rimasta sconosciuta, ma la circostanza avrebbe dovuto condurre a contestare l’aggravante, con conseguente competenza del Tribunale collegiale piuttosto che del giudice monocratico, mentre in sostanza in sede di giudizio dalla rapina semplice si è passati alla rapina aggravata in assenza di specifica contestazione sul punto, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La circostanza era stata effettivamente rilevata dalla Procura generale, che ritenendo in effetti la ricorrenza di una rapina semplice e non aggravata aveva richiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione anche per il delitto di cui al capo a).
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
5.: Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. In tal senso è bene evidenziare che in sede di appello il ricorrente aveva articolato doglianze relative alla sola eccessiva onerosità della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza, con conseguente interruzione della catena devolutiva in ordine alla violazione di legge richiamata in questa sede. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua
cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632-01).
6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024.