Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi non Sollevati in Appello
Quando si affronta un procedimento penale, ogni grado di giudizio ha le sue regole e i suoi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla disciplina delle impugnazioni, chiarendo perché un ricorso inammissibile può segnare la fine del percorso giudiziario. Il caso analizzato dimostra come la strategia difensiva debba essere costruita con attenzione fin dai primi gradi, poiché le omissioni possono rivelarsi fatali in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si basavano su tre punti principali: la presunta mancanza di dolo (intenzione di commettere il reato), la violazione di altre norme e l’intervenuta prescrizione del reato. L’imputato sosteneva di non aver agito con la volontà di trasgredire un obbligo, ma la Corte d’Appello aveva già rigettato questa tesi, evidenziando come egli avesse violato l’obbligo di permanenza domiciliare recandosi in una direzione diversa da quella autorizzata per raggiungere i servizi sociali (SERD).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che limitano severamente l’ambito del giudizio di Cassazione.
L’inammissibilità del ricorso per motivi reiterativi
Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di dolo, è stato giudicato meramente reiterativo. Il ricorrente si è limitato a riproporre la stessa tesi già presentata e respinta dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice della legittimità, che valuta solo se la legge è stata applicata correttamente. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali rende il motivo di ricorso inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso per motivi nuovi
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, ma per una ragione diversa e ancora più netta: erano stati introdotti per la prima volta in sede di Cassazione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile sollevare questioni sulle quali il giudice d’appello ha correttamente omesso di pronunciarsi perché non gli erano state devolute. In altre parole, ciò che non viene contestato in appello non può essere magicamente recuperato davanti alla Cassazione. Questo vizio procedurale comporta, anche in questo caso, un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza consolidata. I motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, non generici o manifestamente infondati. Soprattutto, il ricorso per Cassazione non può diventare un’occasione per introdurre temi di indagine nuovi, che avrebbero dovuto formare oggetto del dibattito nel giudizio di merito. Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Il calcolo presentato dal ricorrente non teneva conto dell’effetto della recidiva pluriaggravata, che, anche se neutralizzata dal bilanciamento con le attenuanti ai fini della determinazione della pena, mantiene la sua rilevanza ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, prolungandolo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque affronti un processo penale. La strategia difensiva deve essere completa e articolata sin dal primo grado e, soprattutto, in appello. Omettere di sollevare una specifica censura in appello preclude la possibilità di farlo in Cassazione, con la conseguenza di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Inoltre, questioni tecniche come la prescrizione devono essere calcolate con perizia, tenendo conto di tutti i fattori, come la recidiva, che possono alterarne i termini. La decisione conferma il rigore procedurale del giudizio di legittimità e l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica attenta e scrupolosa in ogni fase del procedimento.
 
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati, una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello con motivazione adeguata, oppure quando introducono questioni nuove che non sono state sottoposte al giudice d’appello.
È possibile presentare nuovi argomenti per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere dedotte con il ricorso questioni sulle quali il giudice d’appello ha correttamente omesso di pronunciarsi perché non erano state a lui devolute nel precedente grado di giudizio.
In che modo la recidiva influisce sulla prescrizione del reato?
La recidiva pluriaggravata, anche quando viene considerata equivalente alle attenuanti nel calcolo della pena (bilanciamento), incide comunque sul calcolo del termine di prescrizione, solitamente aumentandolo. Pertanto, un’eccezione di prescrizione che non ne tenga conto è considerata manifestamente infondata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6734  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PORTO TORRES il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME s inammissibili sia per genericità e manifesta infondatezza sia perché non dedotti in appello;
considerato, infatti, che il primo motivo è merarnente reiterativo, in quanto ripropone tesi della mancanza di dolo già respinta in sentenza con adeguata motivazione, risultando specificato l’obbligo di permanere in casa nel verbale di esecuzione in atti ed accertato c anche nei giorni precedenti al fatto si era allontaNOME per recarsi in direzione diversa ri alla sede del SERD (pag. 4);
rilevato che anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non dedotti appello, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giud di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);
considerata, peraltro, la manifesta infondatezza dell’eccepita prescrizione del reato, c non tiene conto dell’incidenza sul calcolo del termine di prescrizione della recid pluriaggravata contestata e ritenuta benché neutralizzata dal bilanciarnento con le attenuan riconosciute;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il consiglieré’estensore
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