Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Rilevato che, con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di audizione del teste rinunciato dal pubblico minister considerato che il principio di diritto applicabile in materia è quello a mente del quale «In t di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimo valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officios giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corret rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale per l’audizi un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva da dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista)», (Sez. 4 – , Sentenza n. 1956 del 06/12/2023 Ud., dep. il 2024, Poggioli, Rv. 285666 – 01). A ciò si aggiunga che «In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluit di un’eventuale integrazione istruttoria», (Sez. 1 – , Sentenza n. 2156 del 30/09/2020 Ud,. dep. il 2021, Atilem, Rv. 280301 – 01). Tale superfluità è stata illustrata dalla Corte di appell ai fogli 2 e 3 della sentenza impugnata, dove sono state esplicitate le ragioni della mancat integrazione istruttoria implicitamente disattesa dal giudice di primo grado); da ciò manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione;
rilevato che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si ne responsabilità dell’imputato e la sua consapevolezza della illiceità della detenzione del titol delle modalità di circolazione dell’assegno bancario, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, disattese dal giudice di me a pag. 2;
che il quinto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si denunciano la mancata applicazion dell’art. 131 bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizion giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente