Ricorso Inammissibile in Cassazione: Limiti e Conseguenze
Il ricorso inammissibile è una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa emettere. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare e non viene nemmeno esaminata nel merito. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare i motivi che portano a questa conclusione e le severe conseguenze per chi propone un ricorso con motivi non consentiti dalla legge. Il caso riguarda un imputato che ha contestato la valutazione sulla recidiva e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, scontrandosi con i precisi limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due punti specifici: la valutazione della recidiva e la denegata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel suo giudizio su questi aspetti, basando la propria decisione su una motivazione che il ricorrente riteneva illogica.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, né rivaluta le prove del processo. Al contrario, si ferma a un livello precedente, quello della stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano tra quelli che la legge consente di far valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e didattica: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” e che avesse adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive. Contestare tale valutazione, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione che le è preclusa. I motivi del ricorso, quindi, mettevano in discussione il merito della decisione, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o vizi manifesti di motivazione) e non su una mera rilettura dei fatti sfavorevole all’imputato. Proporre un ricorso con motivi non consentiti non solo è inutile ai fini dell’esito del processo, ma comporta anche un’ulteriore e sicura sanzione economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, come nel caso in cui si contesti il merito di una decisione supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione sulla recidiva fatta da un altro giudice?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale valutazione se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione adeguata e logica. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 04/03/1968
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto mettono in discussione il giudizio sulla recidiva e s denegata applicazione dell’art 131 bis cp malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punto senza incorrere in violazioni di legge così da rendere il relativo giudizio di merito non censura in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.