Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione. Quando i motivi di appello non rispettano i rigidi paletti imposti dalla legge per il giudizio di legittimità, la Suprema Corte non entra nel merito della questione e sanziona i ricorrenti. Questo caso evidenzia come la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti sia una strategia processuale destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali.
Il Contesto Processuale
Due individui, condannati nei primi due gradi di giudizio, hanno presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Le loro censure si concentravano principalmente sulla contestazione del giudizio di responsabilità per il reato previsto dall’art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis c.p. Uno dei due ricorrenti lamentava, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa pronuncia non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito ai ricorrenti, ma semplicemente che le loro richieste non potevano essere esaminate a causa di vizi procedurali fondamentali. La conseguenza diretta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, che riflettono principi consolidati della procedura penale.
Ripetitività e Genericità dei Motivi
I giudici di legittimità hanno osservato che i primi due motivi di ricorso, comuni a entrambi gli imputati, erano una mera riproduzione delle argomentazioni già presentate e disattese dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva già risposto in modo giuridicamente corretto, puntuale e logico a tali censure. Presentare in Cassazione le stesse identiche doglianze, senza individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa preclusa in sede di legittimità.
Manifesta Infondatezza del Motivo sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, e che avesse adeguatamente esaminato le deduzioni difensive. Pertanto, il giudizio espresso dalla Corte d’Appello su questo punto è stato considerato incensurabile in sede di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o di riconsiderare argomenti già vagliati. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile perché ripetitivo o manifestamente infondato non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche una condanna economica certa. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare i ricorsi per Cassazione in modo tecnicamente rigoroso, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità e non sulla ricostruzione fattuale della vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo una mera riproduzione di argomentazioni già adeguatamente respinte dai giudici di merito, e perché un ulteriore motivo era manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in Euro tremila.
È possibile contestare la valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, il provvedimento chiarisce che la Corte di Cassazione giudica in “sede di legittimità”, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare o rivalutare i fatti del caso, la cui competenza è esclusiva dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letti i ricorsi autonomamente proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto, i primi due motivi di entrambe le impugnazioni, dirett contestare il giudizio di responsabilità per la ritenuta no configurabilità del reato di cui 337 e la applicabilità alla specie dell’art 393 bis sono meramente riproduttivi di profili di cen già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e che il terzo motivo del ricorso proposto da COGNOME, afferente al diniego delle generiche, è altretta manifestamente infondato perché la sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile questa sede rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
• GLYPH
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.