Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Appello in Cassazione ex Art. 599-bis c.p.p.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i motivi di doglianza sono validi per accedere al giudizio di legittimità. Quando un appello viene definito con le forme semplificate dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, le possibilità di un ulteriore ricorso si restringono notevolmente. Comprendere questi limiti è cruciale, poiché un’impugnazione fondata su argomenti non consentiti sfocia in una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo la decisione per capire meglio la portata di questa regola procedurale.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 1° febbraio 2024. La decisione di secondo grado era stata presa seguendo la procedura speciale prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, che consente una definizione del processo in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha deciso di impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando specifiche censure.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 luglio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermandosi a un controllo preliminare sulla validità dei motivi di impugnazione. La decisione è stata presa con procedura de plano, ovvero senza udienza, sulla base della manifesta infondatezza e inammissibilità dei motivi proposti. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte Suprema ha osservato che le censure sollevate non erano tra quelle che la legge consente di far valere in sede di legittimità contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. In particolare, il ricorrente lamentava:
1. Vizi di motivazione relativi a motivi d’appello a cui aveva precedentemente rinunciato.
2. La mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento immediate, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
La Cassazione ha chiarito che questo tipo di argomentazioni esula dal perimetro del ricorso ammissibile in questo specifico contesto procedurale. La procedura ex art. 599-bis è finalizzata a una rapida definizione del processo d’appello e, di conseguenza, i mezzi di impugnazione successivi sono circoscritti a violazioni di legge molto specifiche e non possono rimettere in discussione l’intera valutazione del merito o aspetti procedurali superati dalla scelta del rito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Evidenzia come la scelta di una determinata via procedurale, come quella dell’appello concordato o definito nelle forme semplificate, comporti delle precise conseguenze sulla successiva facoltà di impugnazione. Presentare un ricorso per cassazione basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della decisione, ma espone il cliente a sicure conseguenze economiche negative. È pertanto fondamentale per il difensore valutare con estrema attenzione i ristretti margini di ammissibilità del ricorso in Cassazione in questi casi, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge pertinenti e ammesse, per evitare di incorrere in una inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti dall’appellante non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di appello emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Che tipo di motivi aveva sollevato il ricorrente, ritenuti non validi dalla Corte?
Il ricorrente aveva lamentato vizi di motivazione su motivi d’appello a cui aveva rinunciato e aveva sollevato questioni su possibili cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), argomenti che la Corte ha giudicato non ammissibili in questa specifica sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37282 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Slatig-~• 49 e ,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t· procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.