Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di secondo grado. Esiste la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma solo a determinate condizioni. Un recente provvedimento chiarisce i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile per motivi non consentiti dalla legge. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio quando e come è possibile impugnare una sentenza penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, si contestava il percorso logico-giuridico seguito dai giudici per determinare l’entità della pena inflitta; in secondo luogo, si criticava la decisione di non sostituire la pena detentiva con misure alternative, basata su un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta dell’imputato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione, netta e perentoria, non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente: la verifica della stessa ammissibilità dei motivi proposti. La conseguenza diretta è la conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione critica di entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli non conformi ai requisiti previsti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità.
Il primo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. Secondo gli Ermellini, la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione sufficiente, logica e coerente. I giudici di secondo grado avevano esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive, fornendo una giustificazione plausibile per la pena irrogata. In sede di Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice precedente, che in questo caso è stata confermata.
Il secondo motivo, riguardante la mancata sostituzione della pena, è stato considerato ancora più debole. La Corte lo ha definito non solo ‘manifestamente infondato’, ma anche ‘aspecifico’. La valutazione prognostica negativa, che ostacolava la sostituzione della pena, era stata compiuta correttamente. Inoltre, e questo è un punto cruciale, il ricorso mancava di un requisito formale essenziale: la procura speciale. Questa assenza, di per sé, era sufficiente a rendere il motivo inammissibile, assorbendo ogni altra censura.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, non specifici o che mirano a una rivalutazione del merito, non solo è inutile, ma comporta conseguenze economiche significative. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Pertanto, è essenziale che i motivi di ricorso siano formulati con rigore tecnico e si concentrino esclusivamente sui vizi di legittimità consentiti dalla legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge. Il primo motivo era manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata aveva una motivazione logica e sufficiente. Il secondo motivo era sia infondato e aspecifico, sia viziato proceduralmente per l’assenza di una procura speciale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il motivo è così palesemente privo di pregio giuridico che la sua infondatezza emerge immediatamente, senza la necessità di un’analisi approfondita. La Corte ritiene che la decisione del giudice precedente sia stata logica e ben motivata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante il percorso giustificativo sotteso pena irrogata, è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto mentre, riguardo al secondo, il motivo è, oltre che manifestamente infondato, quanto alla puntualità della valutazione resa nel ritenere negativo il giudizio prognostico ritenuto ostat alla chiesta sostituzione della pena detentiva, è altresì aspecifico rispetto alle valutazioni in p di rito parimenti ostative per l’assenza di procura speciale, assorbenti rispetto al port complessivo della censura rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Jpagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.