Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MILANO il 22/03/2004
NOME nato il 21/05/2000
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.1 ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il re
di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
COGNOME deducono vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato
2. Va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, c
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103,
decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive all quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1
51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricor per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. pro
pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del f
all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (art. 448, comma 2-bis, cod.
pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivaz non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è denunciata la illegalità della pena.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2025
i Il Consig re estensore
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