Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio di Legittimità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro sistema giudiziario. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve attenersi a regole procedurali molto precise. Vediamo perché, in questo caso, il ricorso non ha superato il vaglio della Suprema Corte e quali sono state le conseguenze.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 5 dicembre 2023. Il ricorrente contestava la decisione sotto due profili principali:
1. La valutazione della sua responsabilità penale: L’imputato criticava il modo in cui i giudici di merito avevano ricostruito i fatti e affermato la sua colpevolezza.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte d’Appello non gli avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Questi argomenti, tuttavia, sono stati ritenuti inadeguati a fondare un ricorso per cassazione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, nel suo ruolo di giudice di legittimità, non ha il potere di riesaminare i fatti del processo o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano inammissibili per le seguenti ragioni:
* Primo motivo: La contestazione sulla responsabilità era basata su argomenti “privi di correlati, congrui, riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato vizi di legge o di logica nella sentenza d’appello, ma ha semplicemente tentato di proporre una propria versione dei fatti. Questo tipo di doglianza è tipico di un giudizio di merito e non è consentito in sede di legittimità.
* Secondo motivo: Anche la critica sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione “sufficiente e non illogica” per la sua decisione, basata su un “adeguato esame delle deduzioni difensive”. Pertanto, il giudizio di merito su questo punto era incensurabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve denunciare vizi specifici della sentenza impugnata e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove. La sentenza d’appello, secondo i giudici, aveva “cristallizzato puntualmente la condotta di reato ascritta al ricorrente” sulla base delle emergenze processuali. I motivi del ricorso, al contrario, sono apparsi generici e non in grado di scalfire la coerenza logica della motivazione impugnata.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge stabilisce il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, finanziare interventi per il miglioramento del sistema penitenziario.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare censure specifiche, che attengano a violazioni di legge o a vizi logici manifesti nella motivazione, senza pretendere una nuova e diversa lettura del materiale probatorio. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che viene chiamato a rispondere delle spese processuali e a versare una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invece di contestare errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione, il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito della sua responsabilità, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare la valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9650 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CASERTA il 06/04/1965
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede legittimità in quanto con il primo si contesta il giudizio di responsabil argomenti privi correlaticongrui i riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, che, di contro alla luce delle emergenze acquisite, cristallizza puntualmente la condotta di reato ascri ricorrente mentre con il secondo si contesta il giudizio inerente le generiche, non accordate giustificazione sufficiente e non illogica in esito ad un adeguato esame delle deduzioni difen sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.