Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce il principio di specificità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha confermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici e non specifici. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti essenziali per contestare efficacemente una sentenza di condanna.
Il caso in esame
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, la quale aveva già confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente lamentava un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di merito, i quali non avrebbero riconosciuto l’esistenza di cause di non punibilità a suo favore. La questione è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione per la decisione finale.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha risolto la questione in modo netto e definitivo, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni dietro il ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni presentate dall’imputato fossero ‘estremamente generiche e aspecifiche’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a contestare la decisione senza fornire elementi concreti, specifici e pertinenti in grado di mettere in discussione il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza, sottolineando come un’impugnazione, per essere ammissibile, debba andare oltre una mera critica generica. È necessario che il ricorso individui con precisione il punto della decisione che si contesta e articoli una critica argomentata, basata su elementi fattuali e giuridici specifici. La mancanza di questa specificità trasforma il ricorso in un atto non idoneo a innescare un reale controllo di legittimità, rendendolo di fatto un ricorso inammissibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cardine: chi intende impugnare una sentenza penale non può limitarsi a manifestare un generico dissenso. È indispensabile redigere un atto che dialoghi criticamente con la motivazione della sentenza, evidenziandone con precisione le presunte lacune, contraddizioni o errori di diritto.
La decisione serve da monito: la superficialità e la genericità nella stesura dei motivi di ricorso portano non solo al rigetto dell’impugnazione, ma anche a conseguenze economiche negative per il ricorrente. Per avere una possibilità di successo, è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare censure dettagliate, pertinenti e giuridicamente fondate, dimostrando una piena comprensione sia dei fatti di causa sia dei principi di diritto applicabili.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano ‘estremamente generiche e aspecifiche’, ovvero non erano sufficientemente dettagliati per consentire un esame nel merito da parte della Corte.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici e aspecifici’?
Significa che il ricorrente ha formulato critiche vaghe contro la sentenza, senza indicare in modo preciso e argomentato quali fossero gli errori logici o giuridici commessi dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di cause di non punibilità – è inammissibile, poiché prospetta deduzioni estremamente generiche e aspecifiche (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, n. m.).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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