Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro insegnamento sulla necessità di precisione e specificità nella redazione degli atti giudiziari. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere chiari, dettagliati e pertinenti, non mere affermazioni generiche. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trento. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha impugnato la decisione di secondo grado, chiedendone la revisione. Tuttavia, l’atto di ricorso si è rivelato problematico non per il merito della questione, ma per la sua formulazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene sintetica, è estremamente chiara nel delineare le ragioni del rigetto.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su carenze fondamentali dell’atto di impugnazione. I motivi addotti, secondo i giudici, non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questo perché il ricorso era:
1. Privo di ragioni di diritto puntuali: Mancava una chiara e specifica enunciazione delle norme che si assumevano violate o dei principi di diritto disattesi dalla Corte d’Appello. La critica deve essere circostanziata e non generica.
2. Senza riferimenti congrui alla motivazione: Il ricorso non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. È necessario, infatti, che l’appellante contesti specificamente i passaggi della motivazione che ritiene errati.
3. Basato su asserzioni generiche: L’unico punto sollevato era la presunta mancata analisi di «eventuali cause di non punibilità». Questa affermazione è stata ritenuta una mera asserzione, troppo vaga per costituire un valido motivo di ricorso.
4. Propositivo di temi nuovi: Aspetto cruciale, le suddette cause di non punibilità non erano mai state menzionate o discusse nell’atto di appello precedente. Introdurre nuovi argomenti per la prima volta in Cassazione è una pratica non consentita, poiché la Corte di legittimità non può esaminare questioni non devolute al giudice del grado precedente.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza serve come un importante monito per tutti gli operatori del diritto. Un ricorso inammissibile evidenzia che la forma è sostanza. Per evitare una simile pronuncia, è indispensabile che ogni atto di impugnazione sia redatto con la massima cura, specificando in modo dettagliato le censure mosse alla decisione contestata e ancorandole a precise violazioni di legge. L’improvvisazione e la genericità non trovano spazio nel processo, specialmente davanti alla Suprema Corte, e le conseguenze di un atto mal formulato ricadono direttamente sulla parte, con la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici, privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e non facevano riferimento specifico alla motivazione della sentenza impugnata.
Quale errore ha commesso il ricorrente riguardo alle ‘cause di non punibilità’?
Il ricorrente ha fatto una mera asserzione sull’omesso esame di ‘eventuali cause di non punibilità’, senza però averle mai specificate o addirittura prospettate nel precedente atto di appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1112 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/10/1999
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto ch lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’at impugnato essendovi la mera asserzione che non siano state esaminate «eventuali cause di non punibilità», non prospettate neanche nell’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.