Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21396 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21396 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIERI il 08/11/1977
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza in epigrafe è inammissibile;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
“la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
254584 -01) che argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la
presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591
cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta”;
rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., non essendo emersi elementi per affermare la sua responsabilità per i reati addebitatigli, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d’appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore
Il Presi COGNOME t