Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Superano il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla presentazione di motivi di impugnazione non adeguatamente strutturati. Comprendere i criteri di ammissibilità è fondamentale, poiché un errore in questa fase può precludere l’esame nel merito della questione, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile nel giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto per Genericità
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente, condannata nei precedenti gradi di giudizio, ha basato la sua impugnazione su due principali argomenti: il presunto vizio parziale di mente, che a suo dire non era stato correttamente valutato, e l’eccessività della pena irrogata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni addotte non fossero idonee a superare il filtro di ammissibilità.
Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di merito, dove si possono riesaminare i fatti e le prove, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché, secondo la Corte, tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente discussi e decisi nei gradi precedenti.
La Contestazione sul Vizio di Mente
La ricorrente lamentava la mancata considerazione di un suo presunto vizio parziale di mente. La Corte ha però osservato che tale condizione era stata esplicitamente esclusa da una perizia tecnica disposta nel corso del processo. Il ricorso si limitava a contestare genericamente le conclusioni del perito senza indicare specifici vizi logici o errori procedurali nella valutazione operata dal giudice d’appello. Una simile doglianza si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
La Critica alla Determinazione della Pena
Anche riguardo alla quantificazione della pena, il ricorso è stato ritenuto aspecifico. La Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, basata su un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. Per contestare validamente la pena in Cassazione, non è sufficiente lamentarne la severità, ma occorre dimostrare un’evidente illogicità nel percorso argomentativo del giudice o la mancata considerazione di elementi decisivi, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica critica della sentenza impugnata. Devono, al contrario, individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni di diritto che ne giustificherebbero l’annullamento. In questo caso, i motivi sono stati qualificati come ‘generioci e aspecifici’, in quanto non andavano oltre una riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte, in modo motivato, dalla Corte d’Appello. L’inammissibilità è stata quindi la naturale conseguenza di un’impostazione difensiva che non rispettava i limiti strutturali del giudizio di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di formulare ricorsi che attacchino specifici vizi di legittimità della sentenza, evitando di trasformare l’appello in Cassazione in un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti. La specificità e la pertinenza dei motivi sono le chiavi per accedere a un giudizio che, altrimenti, si chiude con una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici, non indicando precisi errori di legge nella sentenza della Corte d’Appello ma tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Quali argomenti della ricorrente sono stati respinti?
Sono stati respinti gli argomenti relativi al presunto vizio parziale di mente, già escluso da una perizia, e alla quantificazione della pena, poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, sufficiente e basata su un adeguato esame degli elementi difensivi.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40907 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40907 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto generioci e aspecificio rispetto al motivare reso in sent sia con riguardo alla assenza di ragioni destinate a dare conto di un vizio anche parziale di ment dell’imputata, eslcuso dalla perizia all’uopo disposta, sia in relazione alla pena irr determinata con valutazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito n censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna & ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.