Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici di Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza, è necessario presentare motivi specifici e ben argomentati. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di doglianze generiche, come dimostra il caso in esame, dove la critica al trattamento punitivo è stata ritenuta troppo vaga per essere accolta. Questo provvedimento offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni in sede di legittimità.
Il Contesto del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, criticando la determinazione del trattamento punitivo, con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche e alla pena inflitta. È importante notare che l’appello originario si concentrava unicamente sulla questione delle attenuanti generiche.
Nonostante le argomentazioni difensive, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio procedurale insuperabile nei motivi addotti, che ha portato a una pronuncia di inammissibilità senza entrare nel merito della questione.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questo tipo di giudizio, infatti, non serve a rivalutare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici di merito.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
I giudici hanno qualificato le argomentazioni del ricorrente come “doglianze generiche e manifestamente infondate”. La critica alla determinazione della pena e delle attenuanti era stata formulata in modo generico, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che la sentenza impugnata era, al contrario, sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi dedotti nel ricorso non rientravano tra quelli ammessi in sede di legittimità. Essi si configuravano come lamentele generiche sulla valutazione del trattamento sanzionatorio, un’attività che spetta primariamente al giudice di merito. La Suprema Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata e logica riguardo alla questione delle attenuanti, che era l’unico punto devoluto con l’atto di appello. Poiché il ricorso per cassazione si limitava a una critica non specifica e astratta di tale valutazione, senza evidenziare palesi errori di diritto o vizi motivazionali, esso non poteva superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma l’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima precisione e specificità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione del giudice, ma è indispensabile articolare critiche puntuali, che colpiscano vizi specifici della motivazione o errori nell’applicazione della legge. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il mancato esame nel merito, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate, non consentite dalla legge in sede di legittimità.
Cosa criticavano in modo specifico i motivi del ricorso?
I motivi criticavano in modo generico la determinazione del trattamento punitivo, ovvero le circostanze attenuanti generiche e la pena, nonostante la sentenza impugnata fosse stata ritenuta sufficientemente motivata su tali punti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3242 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 26/04/1997
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 184 Fierro
NRG 27485/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate;
Considerato, infatti, che i motivi criticano in modo generico la determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche e pena), benché l’appello riguardasse solo le attenuanti generiche e la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pp. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ¶lella Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/-r172024.