Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo giudiziario, indicando che l’impugnazione non supererà neppure la soglia per essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa portare a questa conclusione, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
Il Caso in Analisi: un Appello per Evasione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando sia il giudizio sulla sua responsabilità penale sia la dosimetria della pena applicata dai giudici di merito.
L’obiettivo del ricorso era, evidentemente, ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una riduzione della sanzione inflitta. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione completamente diversa.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione – ovvero se l’imputato fosse effettivamente colpevole o se la pena fosse giusta – ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente processuale.
La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere discusso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi d’Appello
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione addotta dai giudici di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su motivi generici. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano vaghe e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
In pratica, l’atto di appello non conteneva critiche puntuali e circostanziate contro le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per giustificare la condanna. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge, rendendo l’impugnazione un mero esercizio formale e privo di sostanza giuridica. La Corte ha sottolineato come tale genericità fosse presente sin dal secondo grado di giudizio, evidenziando una carenza strutturale nell’impostazione difensiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice precedente; è necessario individuare con precisione gli errori di diritto o di logica che si presume siano stati commessi e argomentare in modo dettagliato le proprie tesi.
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due effetti negativi per chi lo propone: primo, la sentenza di condanna diventa definitiva; secondo, si subisce una sanzione economica aggiuntiva. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica capace di articolare motivi di ricorso pertinenti e specifici, unico modo per avere una reale possibilità di successo nei gradi superiori di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano alcuna argomentazione specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata dalla Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRIOLO COGNOME il 12/03/1980
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21810/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria dell
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici sin dal grado di appello (il secondo), essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.