Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Regola dei Motivi Specifici
Nell’ambito del diritto processuale penale, la specificità dei motivi di impugnazione è un requisito fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e dettagliati per evitare una pronuncia che impedisca l’esame del merito della questione.
I Fatti del Caso: Un Appello Già Dichiarato Inammissibile
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato. La ragione di tale decisione risiedeva nella genericità dei motivi presentati, ritenuti non idonei a contestare specificamente le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Nonostante questa prima pronuncia di inammissibilità, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, proponendo ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale. I motivi del ricorso per cassazione, tuttavia, si sono rivelati affetti dallo stesso vizio: contestavano in modo generico l’erronea applicazione della legge penale, senza però articolare critiche specifiche e pertinenti contro la motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato un principio cardine del sistema delle impugnazioni: se i motivi di appello sono generici, la loro genericità costituisce un vizio originario che contamina anche l’eventuale ricorso per cassazione. In altre parole, non è possibile “curare” la genericità di un appello proponendo un ricorso per cassazione altrettanto vago.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Originario
La Suprema Corte, nelle sue motivazioni, ha chiarito che i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di doglianze generiche, già correttamente sanzionate con l’inammissibilità dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato che le censure formulate non contenevano gli elementi necessari per consentire alla Corte di individuare i rilievi specifici mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato.
Citando un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022), la Corte ha ribadito che i motivi generici restano viziati da un’inammissibilità originaria. Di fronte a una motivazione logicamente corretta della sentenza d’appello, che aveva spiegato perché il gravame fosse generico, il ricorrente avrebbe dovuto formulare critiche puntuali e non limitarsi a ripresentare le stesse argomentazioni.
La conseguenza di tale declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione. La chiarezza, la specificità e la pertinenza delle censure non sono mere clausole di stile, ma requisiti essenziali per superare il vaglio di ammissibilità. Un’impugnazione generica non solo impedisce al giudice di esaminare il merito delle questioni, ma espone anche l’imputato a conseguenze economiche negative. Per la difesa tecnica, ciò significa che ogni motivo di appello o di ricorso deve essere costruito in modo analitico, dialogando criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato e indicando con precisione le violazioni di legge o i vizi logici che si intendono denunciare.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e si riferivano a una sentenza d’appello che aveva già dichiarato inammissibile il gravame per la medesima ragione. La genericità è un vizio originario che non può essere sanato in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono delle contestazioni vaghe, non specifiche, che non indicano chiaramente gli errori di diritto o di motivazione della sentenza impugnata. Tali motivi non consentono al giudice di comprendere le censure e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45796 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45796 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari in data 4/10/2022 che ha dichiarato inammissibile l’appello;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27, 111 Cost. e artt. 99, 1:33 cod. pen., sono generici perché riferiti ad una sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi cosicchè gli stessi motivi sollevati con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 5 , n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808).
In ogni caso a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), nel ricorso non sono indicati gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente