Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Annulla l’Appello
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato seguendo regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello vaghi e non pertinenti. Questo principio emerge con forza in un caso in cui la difesa ha tentato di far valere un presunto vizio di mente senza però confrontarsi con le prove raccolte nel giudizio.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la sua imputabilità: la difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non riconoscere un vizio di mente. A supporto di questa tesi, venivano richiamate delle valutazioni mediche effettuate in un altro procedimento giudiziario a carico dello stesso imputato.
Tuttavia, il ricorso ometteva di affrontare un punto cruciale: nel corso del processo d’appello era stata disposta una perizia psichiatrica specifica, le cui conclusioni erano state utilizzate dalla Corte per fondare la propria decisione. Il ricorrente, di fatto, ignorava completamente l’esito di tale accertamento.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali che caratterizzano la carenza dell’atto di impugnazione: la genericità e l’aspecificità dei motivi.
La Genericità del Motivo
Il ricorso è stato considerato ‘generico’ perché si limitava a menzionare valutazioni sul vizio di mente provenienti da un altro giudizio, senza però spiegare per quali ragioni concrete tali valutazioni avrebbero dovuto essere decisive anche per le condotte oggetto del presente processo. In altre parole, non basta affermare l’esistenza di una patologia in un diverso contesto; è necessario argomentare specificamente come quella condizione abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti per cui si è a giudizio.
L’Aspecificità e il Mancato Confronto
Il secondo e forse più grave difetto riscontrato è stata l’aspecificità. Il ricorrente ha completamente evitato di confrontarsi con le conclusioni della perizia disposta proprio dalla Corte d’Appello. Un motivo di ricorso, per essere valido, deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, contestandone punto per punto le argomentazioni. Ignorare una prova così rilevante come una perizia tecnica significa presentare un motivo d’appello astratto e non pertinente alla decisione che si intende criticare.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso non può limitarsi a riproporre questioni già esaminate e risolte, né può fondarsi su elementi esterni al processo senza dimostrarne la pertinenza. L’obbligo del ricorrente è quello di attaccare la logica e la coerenza della decisione impugnata, evidenziandone vizi specifici. In questo caso, il mancato confronto con la perizia ha reso l’argomentazione difensiva del tutto inefficace e astratta, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha quindi ribadito un principio cardine: l’appello non è un nuovo giudizio, ma un controllo di legittimità sulla decisione precedente, e come tale deve essere mirato e specifico.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente sollevare dubbi generici, ma è indispensabile costruire un’argomentazione solida che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza e con le prove raccolte. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono considerati ‘generici’, ovvero non sufficientemente dettagliati, o ‘aspecifici’, cioè se non si confrontano direttamente con le argomentazioni e le prove della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘aspecifico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non spiega in modo preciso perché una certa valutazione (ad esempio, un vizio di mente accertato in un altro processo) dovrebbe essere applicata al caso attuale. È ‘aspecifico’ quando ignora prove fondamentali del processo, come una perizia, e non contesta le conclusioni del giudice su quel punto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9669 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARINI il 11/05/1981
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di ricorso, diretto a cont la tenuta argomentativa della decisione gravata in relazione al tema della non imputabilità ricorrente è generico ( giacchè non precisa per quali ragioni le valutazioni sul vizio di ritenute in altro giudizio dall’imputato sarebbero destinate ad incidere anche con riguardo condotte a giudizio) e aspecifico ( perché manca di confrontarsi con le valutazioni rese d Corte del merito sul punto all’esito della perizia all’uopo disposta)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.