Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce su Traduzione e Motivi Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di procedura penale, portando alla dichiarazione di un ricorso inammissibile e fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di validità di un’impugnazione. La decisione si concentra su due aspetti cruciali: l’obbligo di traduzione della sentenza d’appello per l’imputato straniero e la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non generici. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, condannato in secondo grado, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. La mancata traduzione della sentenza: Si lamentava che la sentenza d’appello non fosse stata tradotta nella sua lingua madre, sostenendo che tale omissione costituisse una violazione dei suoi diritti di difesa.
2. La genericità della motivazione: Si contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, ritenendola generica, priva di un nesso logico con le prove acquisite e non adeguatamente argomentata.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per essere esaminato.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato dettagliatamente le ragioni della sua decisione.
Sul primo punto, relativo alla mancata traduzione, i giudici hanno richiamato la modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, introdotta con la legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha eliminato la possibilità per l’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, rendendo obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato. Di conseguenza, secondo la Corte, l’omessa traduzione della sentenza d’appello non costituisce più, di per sé, una causa di nullità, poiché l’atto di impugnazione è un atto tecnico che viene redatto dal legale, non personalmente dall’imputato.
Sul secondo punto, la Corte ha giudicato il motivo del tutto generico e quindi non conforme all’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. È stato ribadito un principio consolidato: non è sufficiente lamentare un generico ‘vizio di motivazione’. Il ricorrente ha l’onere di indicare in modo chiaro, preciso e specifico le parti della sentenza che ritiene illogiche o contraddittorie, creando un ‘nesso critico’ tra la propria argomentazione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. In assenza di tale specificità, il ricorso si trasforma in una richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che il diritto alla traduzione degli atti, pur essendo fondamentale, trova una diversa applicazione nel giudizio di legittimità, dove il tecnicismo richiede l’intermediazione necessaria di un avvocato. In secondo luogo, sottolinea in modo perentorio l’importanza di redigere ricorsi per cassazione estremamente dettagliati e specifici. Un’impugnazione basata su critiche vaghe e generiche è destinata a essere dichiarata inammissibile, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La mancata traduzione della sentenza d’appello per un imputato straniero è motivo di nullità in Cassazione?
No. Secondo la Corte, dopo la riforma legislativa del 2017, l’imputato non può più presentare personalmente ricorso in Cassazione. Poiché l’atto deve essere redatto e presentato da un difensore, la mancata traduzione della sentenza per l’uso personale dell’imputato non è considerata una causa di nullità a questo livello di giudizio.
Cosa significa che i motivi di ricorso in Cassazione devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a una critica generica della sentenza. Deve, invece, individuare con precisione i passaggi della motivazione che ritiene errati, illogici o contraddittori, spiegando in dettaglio perché e come questi errori abbiano viziato la decisione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il caso nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43766 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43766 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura mancata traduzione della sentenza impugnata nella lingua dell’imputato, è manifestamente infondato. Il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen., ad della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmen ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, NOME, Rv. 275103);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza de motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell’imputato, è privo dei req prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una mo coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 6 e 7 della sente impugnata), sì limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei moti non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Galtellí, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al gi di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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