Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancat rinnovazione istruttoria in appello, oltre ad essere privo dei requisiti di sp previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è con in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, in tema di ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione dell’istrutto dibattimentale richiesta può costituire oggetto di impugnazione ai sensi del 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., qualora si dimostri l’esistenza di lacune manifeste illogicità, ricavabili dal testo della decisione impugnata e concer punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello;
che, inoltre, solo nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo sentenza di primo grado, può essere dedotta la mancata assunzione di una prov decisiva ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’ap meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e comunqu consentito in sede di ricorso per cassazione;
che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuit fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’a comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla dat deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, de 2022, Polillo, Rv. 282773);
che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedot come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravam riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovu
specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto ( veda pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.