Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione, con la decisione numero 9389 del 2024, ha ribadito i paletti invalicabili del giudizio di legittimità, sottolineando che non rappresenta una terza istanza di merito. Analizziamo insieme i principi cardine emersi da questa pronuncia.
I Fatti Processuali
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna, mentre il secondo lamentava la violazione di norme processuali relative all’utilizzabilità di alcuni elementi probatori. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato e respinto entrambi i motivi, giudicandoli entrambi privi dei requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati nel merito.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo è stato giudicato generico e tendente a ottenere una inammissibile rivalutazione delle prove. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di offrire una ricostruzione alternativa a quella dei giudici di merito. Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella già effettuata in primo e secondo grado. Tentare di indurre la Corte a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, come affermato nell’ordinanza, esula completamente dai suoi poteri.
La Mancanza di Specificità e Autosufficienza
Anche il secondo motivo, relativo a presunte violazioni procedurali, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato come la doglianza fosse del tutto priva dei requisiti di specificità e autosufficienza imposti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche, senza indicare puntualmente le ragioni a sostegno della sua tesi e, soprattutto, senza spiegare quale sarebbe stata l’incidenza concreta dell’eventuale eliminazione delle prove contestate. In altre parole, non è stata superata la cosiddetta “prova di resistenza”, ovvero dimostrare che senza quegli elementi la decisione di condanna non avrebbe potuto reggere.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso per cassazione non può essere un pretesto per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Deve, invece, individuare vizi specifici della sentenza impugnata, che siano errori di diritto o difetti manifesti di logica nella motivazione. La genericità dei motivi, l’assenza di un confronto critico e puntuale con la decisione contestata e il tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle prove portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È essenziale che l’atto di ricorso sia redatto con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su questioni di fatto. In caso contrario, il risultato sarà non solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, con un aggravio di costi per l’assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici. In particolare, il primo motivo tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in Cassazione, e il secondo motivo mancava della necessaria specificità nell’indicare le presunte violazioni procedurali.
Cosa significa che un ricorso non supera la ‘prova di resistenza’?
Significa che il ricorrente, nel lamentare l’inutilizzabilità di una prova, non riesce a dimostrare che la decisione di condanna non si sarebbe retta senza quella specifica prova. Se, anche eliminandola, il giudizio di colpevolezza rimane valido sulla base delle altre prove, il motivo di ricorso viene respinto.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove, ma assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge e controllare la logicità e coerenza della motivazione delle sentenze dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME GLYPH sa C. i q2,)24; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del suo convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è del tutto privo dei requisiti specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni a sostegno della censura e dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, degli elementi a carico di cui si lamenta l’inutilizzabilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.