Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro monito sull’importanza dei requisiti formali nell’impugnazione di una sentenza. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità dei motivi è un pilastro fondamentale della procedura penale.
Il Caso in Esame
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo addotto a sostegno del ricorso era una presunta ‘illogicità della motivazione’ della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a enunciare questo vizio in modo generico, senza fornire ulteriori dettagli.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 18/11/2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla violazione di una norma procedurale precisa, che impone a chi impugna un provvedimento di essere chiaro e specifico nelle proprie contestazioni. Un’affermazione generica non è sufficiente per attivare il sindacato di legittimità della Corte.
La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, ‘l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali fossero gli elementi specifici della motivazione della sentenza impugnata a essere illogici, né ha spiegato perché.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la lamentela fosse formulata in termini talmente ampi e indeterminati da non permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i rilievi concreti mossi alla sentenza. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorso non forniva gli strumenti per individuare le presunte falle nel ragionamento dei giudici di merito. Questa mancanza di specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, ovvero quello di provocare una revisione critica del provvedimento impugnato.
Le conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: l’impugnazione non è una mera espressione di dissenso, ma un atto tecnico che deve essere costruito con rigore. La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice: la sentenza diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da guida per gli operatori del diritto, sottolineando che la precisione e la chiarezza nell’esposizione dei motivi sono requisiti imprescindibili per un’efficace difesa in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo all’illogicità della motivazione, era generico e indeterminato. Non indicava gli elementi specifici della sentenza impugnata che sostenevano la censura, non consentendo al giudice di valutare i rilievi.
Quale articolo di legge è stato violato?
È stato violato l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che richiede l’indicazione specifica dei motivi a sostegno dell’impugnazione, a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 573 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASER HELAL NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025