Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte, la n. 12554/2024, ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e il tentativo di rimettere in discussione il merito dei fatti siano errori fatali nel giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: un Appello Respinto dalla Suprema Corte
Due imputati, condannati dalla Corte di Appello di Messina, hanno deciso di portare il loro caso davanti alla Corte di Cassazione. Il loro ricorso si basava essenzialmente su due punti: una critica alla valutazione della loro responsabilità penale e una censura per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i paletti invalicabili del giudizio di legittimità. Gli appellanti non hanno sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma hanno cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica), non di sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
L’ordinanza spiega nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, fornendo indicazioni preziose per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Le motivazioni si concentrano sulla mancanza dei requisiti essenziali previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità degli imputati, è stato giudicato privo di “concreta specificità”. In pratica, gli argomenti erano:
* Meramente reiterativi: Ripetevano le stesse lamentele già sollevate e respinte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
* Volti a una nuova valutazione: Chiedevano alla Cassazione di riconsiderare le prove e di applicare criteri di valutazione diversi da quelli, non censurabili, usati dal giudice di merito.
La Corte ha sottolineato che un ricorso è generico non solo quando è vago, ma anche quando manca una correlazione tra le complesse ragioni della decisione impugnata e le critiche sollevate.
La Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è stato ritenuto manifestamente infondato. La giurisprudenza consolidata stabilisce che è onere dell’imputato dedurre specificamente gli elementi di segno positivo che potrebbero giustificare una riduzione di pena. Una richiesta generica, come quella avanzata nel caso di specie, può essere legittimamente respinta dal giudice con un semplice riferimento all’assenza di tali elementi positivi, come di fatto avvenuto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che non ammette improvvisazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e focalizzati su vizi di legittimità, e non su una pretesa di revisione dei fatti. La mancata osservanza di questi principi non solo rende vana l’impugnazione, ma espone il ricorrente alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581 c.p.p.), ad esempio quando i motivi sono generici, ripetitivi di quelli già presentati in appello, o quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa si deve fare per ottenere le attenuanti generiche?
Per chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non è sufficiente una richiesta generica. La parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente gli elementi positivi (come il comportamento processuale, la vita anteatta, etc.) che possano giustificare una riduzione della pena. In assenza di tali deduzioni, il giudice può legittimamente rigettare la richiesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORTORICI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica accertamento della responsabilità, è privo di concreta specificità, oltr meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurab argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione d fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo pe la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, come ricostruito, nella fattispecie oggetto di contestazione e conda ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 4 e e segg.);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano ded generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustific ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnat osservato che l’ultimo motivo, con il quale si censura il trattament sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, manifestamente infondato sia per la sua genericità, già rilevabile in relazion stesso motivo di appello, alla luce della consolidata giurisprudenza di legitt secondo cui, nell’ipotesi in cui la parte interessata non assolva all’onere di specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell’applicazione circostanza di cui all’art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del mer all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamen disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richies attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di moti come avvenuto nella specie. (pag. 5);
,L o rilevato, pertanto, che it ricorw deveessere dichiarat-4) inammissibile, con l condanna del ricorrentft al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.