Ricorso inammissibile: la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione non è una formalità, ma un atto che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che la genericità dei motivi non solo porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza della specificità nell’impugnazione penale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per reati legati al contrabbando, previsti dal d.p.r. 43/1973. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione di responsabilità che al trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Cassazione: quando un ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze. L’attenzione dei giudici si è concentrata su un aspetto preliminare: i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. Secondo l’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, chi impugna un provvedimento deve indicare specificamente ‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’.
Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una ‘assoluta genericità dei motivi addotti’. Il ricorrente si era limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza:
* Indicare in modo chiaro le ragioni a sostegno delle proprie tesi.
* Individuare e analizzare specifici profili di censura contro l’apparato motivazionale della sentenza impugnata.
L’utilizzo di ‘affermazioni apodittiche’, ovvero frasi date per scontate senza un’adeguata argomentazione, ha reso il ricorso un mero atto di dissenso, privo della necessaria struttura tecnica richiesta dalla legge. Questa carenza, ai sensi dell’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale, è una causa esplicita di inammissibilità.
Le Conseguenze Economiche della Genericità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte, rilevando l’impossibilità di esaminare il ricorso, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, l’atto di impugnazione deve essere strutturato come una critica puntuale e specifica al provvedimento che si contesta, evidenziando dove e perché il giudice di merito avrebbe errato. Nel caso in esame, il ricorrente non ha svolto questa analisi critica, limitandosi a una richiesta generica di annullamento. Questa mancanza ha reso impossibile per la Corte comprendere quali fossero le reali censure mosse alla sentenza, determinando così l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni operatore del diritto: la specificità è un requisito essenziale di ogni atto di impugnazione. Un ricorso generico è un ricorso inutile e dannoso. Inutile, perché non potrà mai essere accolto; dannoso, perché espone il cliente a ulteriori costi, rappresentati dalle spese processuali e dalla sanzione a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea quindi la necessità di un’attenta e meticolosa preparazione del ricorso, che deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, anziché limitarsi a negarne le conclusioni in modo astratto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era formulato in modo eccessivamente generico, senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta di annullamento, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 581, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido?
La legge richiede che il ricorso contenga un’indicazione specifica dei motivi di impugnazione, con una critica puntuale e argomentata delle parti della sentenza che si intendono contestare. Non è sufficiente una generica richiesta di annullamento basata su affermazioni apodittiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27837 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di artt. 291 bis comma 2 e 296 comma 2, d.p.r. 43/1973, deducendo, con un unico mot ricorso, violazione violazione di legge e vizio della motivazione in ordine l’affermazione della res e in ordine al trattamento sanzionatorio.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. gen. richiede l’indicazione s ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addott del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sent senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza in analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censur motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591, lett. c), cod. proc. pen inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente