Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato con precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, soprattutto quando i motivi addotti sono generici e manifestamente infondati. Questo caso serve da monito sull’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, pena non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto riguarda la determinazione del trattamento punitivo, ovvero l’entità della pena inflittagli. Il caso è quindi giunto all’esame della Corte di Cassazione per una valutazione sulla legittimità della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non ha comportato un’analisi nel merito delle doglianze, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la propria decisione su una valutazione critica dei motivi presentati dal ricorrente. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente si era limitato a contestare la determinazione della pena, senza però sollevare specifiche critiche giuridiche contro la motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale aveva, al contrario, fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” per giustificare la pena inflitta, spiegando anche le ragioni per cui si era discostata dal minimo edittale e aveva esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive. Un ricorso che non si confronta specificamente con tali argomentazioni, ma si limita a una critica generale, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche significative per il ricorrente. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in applicazione di un principio consolidato (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000), lo ha condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando si ritiene che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ovvero quando l’appello appare manifestamente privo di fondamento. La decisione riafferma che l’accesso alla giustizia non può trasformarsi in un abuso dello strumento processuale, e chi presenta ricorsi palesemente infondati deve farsene carico anche economicamente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un motivo generico e manifestamente infondato riguardo alla determinazione della pena, a fronte di una sentenza d’appello sorretta da una motivazione considerata sufficiente e non illogica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Basta essere in disaccordo con l’entità della pena per presentare un ricorso valido in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è sufficiente. È necessario formulare censure specifiche e puntuali che attacchino la logicità e la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso rischia di essere considerato generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44586 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE nato a NAPOLI il 18/08/1978
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in merito alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, anche in ordine alle ragioni discostamento dal minimo edittale, e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagina 4 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024