Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ha ribadito i criteri stringenti che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono generici o una mera ripetizione di argomenti già discussi. Analizziamo questo caso per capire meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’individuo si è rivolto alla Corte di Cassazione, l’organo supremo di giustizia, nel tentativo di annullare la decisione precedente. Il ricorso si concentrava su aspetti legati alla valutazione della responsabilità penale e alla qualificazione giuridica della condotta, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente archiviato come inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano in modo netto le competenze della Cassazione. I giudici hanno evidenziato che i motivi presentati dall’appellante non erano ammissibili in sede di legittimità. Questo significa che le questioni sollevate non riguardavano errori nell’applicazione della legge, unico ambito di intervento della Cassazione, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in questo grado di giudizio.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura dei motivi di ricorso. La Corte ha riscontrato che le argomentazioni erano:
1. Di marcata genericità: non indicavano in modo specifico e puntuale le presunte violazioni di legge, limitandosi a contestazioni vaghe.
2. Meramente riproduttivi: il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure e le stesse doglianze difensive già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di diritto o criticare in modo specifico la logica della sentenza impugnata.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non stimola un vero e proprio controllo sulla corretta applicazione della legge, ma si traduce in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Corte ha chiarito che i giudici dei gradi precedenti avevano già esaminato e disatteso le questioni sollevate con argomentazioni “giuridicamente corrette, puntuali e coerenti”. La sentenza d’appello, secondo la Cassazione, non presentava “manifeste incongruenze logiche” che potessero giustificare un intervento correttivo. La Corte ha quindi ribadito che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare la correttezza del percorso logico-giuridico seguito da questi ultimi. Poiché il ricorso non evidenziava vizi di legittimità, ma solo un dissenso sulla ricostruzione dei fatti, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che rispettino i limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche conseguenze economiche. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche su violazioni di legge e non può trasformarsi in un’ulteriore occasione per ridiscutere il merito di una causa già decisa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultano eccessivamente generici o sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che il ricorso non presenta nuove argomentazioni legali o critiche specifiche alla logica della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse doglianze e difese già valutate e rigettate dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40919 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consent legge in sede di legittimità in quanto, oltre a risultare dedotti in termini di marcat sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura, riguardanti il giu responsabilità nell’ottica della finalizzazione illecita della sostanza detenuta riconducibilità della condotta alla ipotesi di cui all’art 5 TUS, già adeguatamente disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che im manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.