Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata un ricorso inammissibile quando i motivi addotti sono privi di specificità e si limitano a riproporre questioni già decise nei gradi di merito. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma una sede per verificare la corretta applicazione della legge. Analizziamo il caso di un cittadino sanzionato per l’inosservanza di un foglio di via obbligatorio.
I Fatti del Caso: L’Ordine di Allontanamento e l’Appello
Il procedimento trae origine dalla violazione di un foglio di via obbligatorio, un provvedimento che impone a un soggetto di lasciare un determinato territorio e di fare ritorno al proprio luogo di residenza. L’imputato, per giustificare la sua inosservanza, aveva sostenuto in appello di essere, all’epoca dei fatti, ‘senza fissa dimora’ e, di conseguenza, impossibilitato a ottemperare all’ordine. La Corte d’Appello aveva rigettato questa tesi, evidenziando come l’affermazione fosse rimasta una mera dichiarazione, priva di qualsiasi riscontro probatorio. Inoltre, l’imputato si era lamentato dell’eccessività della sanzione ricevuta.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte, investita del caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due ragioni principali, entrambe legate alla natura dei motivi presentati dal ricorrente.
La Ripetitività delle Obiezioni
Il primo motivo di ricorso si limitava a riproporre la questione della presunta condizione di ‘senza fissa dimora’. La Cassazione ha definito questa obiezione come ‘iterativa’, ovvero una semplice ripetizione di quanto già sollevato e respinto dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che non è loro compito riesaminare nel merito le prove o le affermazioni delle parti. Se la Corte d’Appello ha già valutato, con una motivazione logica e coerente, l’assenza di prove a sostegno di una tesi difensiva, non è possibile riproporre la stessa identica questione in Cassazione sperando in una diversa valutazione dei fatti.
La Genericità della Censura sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato ‘palesemente generico’. La Corte ha osservato che la sanzione era già stata calibrata sul minimo previsto dalla legge, e che erano state applicate le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Lamentarsi di una pena già così mite, peraltro con argomenti definiti ‘non pertinenti’, costituisce una censura priva di fondamento e, come tale, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella necessità di preservare la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il ricorso deve basarsi su vizi di legge (come un’errata interpretazione di una norma o un difetto di motivazione) e non su un disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei gradi precedenti. La riproposizione di argomentazioni fattuali già esaminate e rigettate in modo logico non costituisce un valido motivo di ricorso. Allo stesso modo, una critica generica alla pena, specialmente quando questa è già stata fissata ai livelli minimi, non può trovare accoglimento.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici nel Ricorso per Cassazione
Questa decisione ribadisce una lezione cruciale per chi intende adire la Suprema Corte: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e incentrati su questioni di diritto. Un’impugnazione fondata su argomenti vaghi o sulla mera ripetizione delle difese di merito è destinata all’inammissibilità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o dilatori, garantendo che l’accesso al più alto grado di giudizio sia riservato a casi che sollevano reali questioni di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano una semplice riproposizione di obiezioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di diritto, e perché la lamentela sulla pena era manifestamente generica e infondata.
Quale difesa ha opposto l’imputato per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio?
L’imputato ha sostenuto di essere senza fissa dimora al momento dei fatti e, quindi, impossibilitato a rispettare l’ordine di rientrare nel suo luogo di residenza. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni attribuibili al ricorrente (come la genericità dei motivi), quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi di ricorso;
considerato che NOME COGNOME ripropone, con il primo motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l’impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell’ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all’affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora;
che palesemente generica è la residua censura, con la quale si lamenta (mediante, peraltro, il riferimento a presupposti di fatto non pertinenti) l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio che, invece, è stato parametrato al minimo edittale, con applicazione, nella massima estensione, della riduzione per le circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024.