Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME e le memorie presentate dall’AVV_NOTAIO COGNOME il 23 gennaio 2025 con cui si ribadisce la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenu infondata la falsità della firma apposta sul plico attestate la notifica della citazione a dell’imputato da parte dell’ufficiale notificatore è manifestamente infondato e riprodutt identica questione confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto, avendo la Corte di evidenziato, sulla base di una valutazione logica e complete e, in quanto tale insindacabile, co non vi fossero elementi per dubitare che la notifica in oggetto fosse andata a buon fine; questa Corte ha avuto modo ormai da tempo di affermare che, poiché il vigente codice di rit non contiene, all’art. 168, la statuizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la rela di notifica “fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì la notifi attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza”, il giudice può liberamente valutare attestazioni contenute nella relazione predetta (Sez. 2, n. 12622 del 19/10/1999, Rv. 214411) che il ricorrente tenta di confutare le ragioni poste alla base del motivato convincimento Corte di appello attraverso una lettura parcellizzata dei plurimi elementi dotati di adeguata logica nella parte in cui è stato messo in rilievo come gli stessi deponessero per la corr notifica del plico in mani del ricorrente;
rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità e, seppure genericamente, il trattamento sanzionatorio anche con riferimento al circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, quanto alla esimente, con il preponderante aspetto connesso alla condotta che aveva visto il ricorrente, avvedutosi della presenza della polizia giudiziaria, tentare di r velocemente in casa, aspetto principale su cui è stata fondata la gravità del fatto (e non c sulla distanza dall’abitazione, aspetto su cui il ricorso articola il motivo); che in trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, aspett adeguatamente confutati dalla Corte di appello (pag. 5), il motivo si presenta, altresì, gene in quanto in concreto privo di censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025. –