Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’esito di un processo non sempre soddisfa le parti, ma per contestare una decisione è necessario presentare motivi validi e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un appello basato su argomentazioni deboli o già esaminate. In questo caso, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese a carico del ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire quando un ricorso rischia di essere respinto senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Caso: Notifica Contestata e Attenuanti Negate
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello. I motivi di doglianza erano principalmente due:
1. La presunta falsità della notifica: L’imputato sosteneva che la firma apposta sull’avviso di ricevimento della citazione a giudizio non fosse la sua, contestando la validità della notifica e, di conseguenza, dell’intero procedimento.
2. Il mancato riconoscimento di attenuanti: Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero concesso né la causa di non punibilità né le attenuanti generiche, basando la gravità del fatto su aspetti ritenuti irrilevanti, come il suo tentativo di rientrare in casa alla vista della polizia.
La Corte d’Appello aveva già respinto entrambe le censure, ritenendo la notifica valida e la valutazione sulla gravità del reato corretta e ben motivata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha giudicati manifestamente infondati e riproduttivi di questioni già adeguatamente risolte nel giudizio precedente. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Valutazione della Notifica e la Genericità delle Censure
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali consolidati. In primo luogo, riguardo alla notifica, i giudici hanno ribadito un importante principio: a differenza del vecchio codice di procedura penale, il codice vigente non attribuisce alla relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario un valore di ‘fede privilegiata’. Ciò significa che il giudice può liberamente valutare le attestazioni contenute nell’atto, e la Corte d’Appello lo aveva fatto in modo logico e completo, senza che vi fossero elementi concreti per dubitare della regolarità della notifica.
In secondo luogo, le lamentele relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state considerate non solo ripetitive, ma anche generiche. Il ricorrente non ha mosso una critica specifica e argomentata contro la motivazione della Corte d’Appello, che aveva giustamente valorizzato il comportamento dell’imputato (il tentativo di fuga) come indice della gravità della sua condotta. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni senza attaccare il nucleo logico della decisione precedente rende il motivo di ricorso inefficace.
Conclusioni: le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello. È indispensabile formulare censure specifiche, che evidenzino vizi di legittimità (come un errore di diritto o un difetto di motivazione) e non si limitino a riproporre una diversa lettura dei fatti già vagliata. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, rendendo la sua iniziativa processuale controproducente.
Un giudice può dubitare di quanto scritto da un ufficiale giudiziario su una relazione di notifica?
Sì. Secondo la sentenza, l’attuale codice di rito non prevede più che la relazione di notifica faccia ‘fede fino ad impugnazione di falso’. Pertanto, il giudice ha il potere di valutare liberamente le attestazioni in essa contenute, basandosi su una valutazione logica e completa degli elementi a sua disposizione.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi già respinti in Appello?
Se il ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche sui vizi di legittimità della sentenza, viene considerato manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorso verrà dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SARNO il 09/01/2002
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME e le memorie presentate dall’avvocato NOME COGNOME il 23 gennaio 2025 con cui si ribadisce la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenu infondata la falsità della firma apposta sul plico attestate la notifica della citazione a dell’imputato da parte dell’ufficiale notificatore è manifestamente infondato e riprodutt identica questione confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto, avendo la Corte di evidenziato, sulla base di una valutazione logica e complete e, in quanto tale insindacabile, co non vi fossero elementi per dubitare che la notifica in oggetto fosse andata a buon fine; questa Corte ha avuto modo ormai da tempo di affermare che, poiché il vigente codice di rit non contiene, all’art. 168, la statuizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la rela di notifica “fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì la notifi attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza”, il giudice può liberamente valutare attestazioni contenute nella relazione predetta (Sez. 2, n. 12622 del 19/10/1999, Rv. 214411) che il ricorrente tenta di confutare le ragioni poste alla base del motivato convincimento Corte di appello attraverso una lettura parcellizzata dei plurimi elementi dotati di adeguata logica nella parte in cui è stato messo in rilievo come gli stessi deponessero per la corr notifica del plico in mani del ricorrente;
rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità e, seppure genericamente, il trattamento sanzionatorio anche con riferimento al circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, quanto alla esimente, con il preponderante aspetto connesso alla condotta che aveva visto il ricorrente, avvedutosi della presenza della polizia giudiziaria, tentare di r velocemente in casa, aspetto principale su cui è stata fondata la gravità del fatto (e non c sulla distanza dall’abitazione, aspetto su cui il ricorso articola il motivo); che in trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, aspett adeguatamente confutati dalla Corte di appello (pag. 5), il motivo si presenta, altresì, gene in quanto in concreto privo di censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025. –