Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti al diritto, non una semplice riproposizione dei fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi sono generici e mirano a una rivalutazione del merito. Analizziamo insieme la decisione per capire i confini del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato contestava, tra le altre cose, la mancata applicazione di due importanti istituti del diritto penale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La difesa ha quindi deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La ragione principale risiede nella natura dei motivi presentati. Essi, secondo i giudici, erano viziati da due difetti capitali:
1. Genericità e Ripetitività: Le argomentazioni non introducevano nuove questioni di diritto, ma si limitavano a riproporre le stesse doglianze già ampiamente valutate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette dal giudice d’appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’appello.
2. Richiesta di una Nuova Valutazione dei Fatti: I motivi, in sostanza, chiedevano alla Suprema Corte di rileggere e reinterpretare le fonti di prova in modo diverso da quanto fatto nei gradi di merito. Questo tipo di attività è preclusa alla Cassazione, il cui compito non è decidere ‘come sono andati i fatti’, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente (‘sindacato di legittimità’).
Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché si pone al di fuori dei poteri conferiti dalla legge alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato che sollecitare una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’ è un’attività estranea al giudizio di legittimità. I motivi di ricorso devono individuare un vizio di legge nella sentenza impugnata, non esprimere un semplice disaccordo con la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. Poiché i motivi del ricorrente erano ‘meramente riproduttivi’ di argomentazioni già adeguatamente disattese nelle pagine 3 e 4 della sentenza d’appello, non vi era materia per un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati. La Corte ha richiamato la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, che legittima tale sanzione in assenza di ragioni di esonero. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento prezioso ma tecnico, da utilizzare per sollevare precise questioni di diritto e non per tentare una terza valutazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere argomenti già respinti in appello e chiedevano una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo non solleva nuove questioni di diritto rispetto alla sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e motivate dal giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: .NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e dell’art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere generici, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024