Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e ripetitivi, non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche per i ricorrenti. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le insidie da evitare.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Le loro difese si basavano su una serie di censure relative alla valutazione della loro responsabilità penale, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.) e alla valutazione complessiva delle prove raccolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha emesso un’ordinanza secca e decisa: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, i due ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Un aspetto interessante riguarda la parte civile. Nonostante la sua richiesta, la Corte non ha condannato i ricorrenti al pagamento delle sue spese legali. Questa decisione si fonda su un principio consolidato, secondo cui la parte civile, per ottenere il rimborso delle spese in caso di inammissibilità del ricorso avversario, deve aver svolto un’effettiva attività difensiva volta a contrastare le pretese degli imputati, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono un vero e proprio manuale su come non redigere un ricorso in Cassazione. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti fossero:
1. Generici e Aspecifici: Le critiche alla sentenza d’appello erano formulate in modo vago, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice di secondo grado.
2. Meramente Riproduttivi: I ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione, tuttavia, non è un “terzo grado” di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità che valuta solo la corretta applicazione del diritto.
3. Manifestamente Infondati: Le argomentazioni, in particolare quella relativa alla causa di non punibilità, sono state giudicate prive di qualsiasi fondamento giuridico, anche alla luce di precedenti pronunce della stessa Corte.
La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva già vagliato e disatteso, con argomenti corretti, le stesse censure. Pertanto, ripresentarle identiche in Cassazione ha reso il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione:
* La Specificità è Cruciale: Un ricorso deve individuare con precisione il vizio di legge o di motivazione della sentenza impugnata, non può limitarsi a una generica contestazione.
* No alla Ripetizione: È inutile riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte. Il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione.
* Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. Oltre al rigetto, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
* Ruolo Attivo della Parte Civile: Per la parte civile, questa decisione conferma che per ottenere la liquidazione delle spese in sede di legittimità, in caso di inammissibilità del ricorso, non basta la semplice richiesta, ma è necessaria una partecipazione attiva e concreta al giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi erano generici, non specifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, e si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo i ricorrenti non sono stati condannati a pagare le spese legali della parte civile?
Perché la parte civile non ha svolto un’effettiva attività difensiva in sede di Cassazione per contrastare le tesi dei ricorrenti, condizione necessaria, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, per ottenere la rifusione delle spese in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 140 R.G. n. 44250/23
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche (in quanto aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata), meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8-9 sulla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per i contestati reati; pagg. 11-12 sulla non applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pagg. 10-11 sulla valutazione delle prove, tenuto viepiù conto, ai fini delle dedotte carenze motivazionali, che la Corte di appello ha rilevato che le doglianze della difesa era state già affrontate in primo grado, cfr. pagg. 6 e 10) e comunque manifestamente infondate (con riferimento alla suddetta causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nella forma putativa, cfr. Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato infine che non va disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come invece richiesto da quest’ultima, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite, non avendo in questa Sede la stessa parte civile – a fronte della già rilevata inammissibilità dei ricorsi effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare la pretesa degli imputati per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04 124.