Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché i Motivi Ripetitivi Non Funzionano
L’esito di un processo penale spesso dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie competenti. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera fotocopia di quelli già esaminati e respinti in appello. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità che richiede argomentazioni specifiche e mirate.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato diverse questioni, contestando sia la valutazione delle prove e la sua responsabilità, sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l’approccio difensivo si è rivelato controproducente, portando a una pronuncia sfavorevole da parte della Suprema Corte.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, evidenziando gravi carenze strutturali che ne hanno impedito l’analisi nel merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali.
I Motivi Generici e la “Pedissequa Reiterazione”
Il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi alla valutazione della responsabilità penale e alla presunta violazione dell’art. 192 del codice penale, sono stati giudicati inammissibili perché non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. La Cassazione definisce questo approccio come una “pedissequa reiterazione”, sottolineando che tali motivi sono “non specifici ma soltanto apparenti”. In altre parole, un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta contro la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto, e non può limitarsi a ripetere le doglianze precedenti. Mancando questa critica mirata, il ricorso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato respinto. La Corte ha chiarito che tale questione non è consentita in sede di legittimità quando il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva spiegato in modo sufficiente e giuridicamente corretto le ragioni del diniego, individuando nelle “modalità del fatto” una condizione ostativa al loro riconoscimento. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la motivazione sia logica e non contraddittoria, come avvenuto in questo caso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e didattiche. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un rimedio straordinario per controllare la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già disattesi, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, esso si rivela inutile e processualmente scorretto. Per quanto riguarda le attenuanti, la decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato con la sentenza n. 32872/2022), secondo cui la valutazione del giudice di merito sulle circostanze del reato è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione congrua.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specializzazione tecnica. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare secondo le rigide regole del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato dell’ultima possibilità di difesa, ma comporta anche una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La difesa tecnica deve quindi evolvere a ogni grado di giudizio, adattando le proprie strategie alle specifiche funzioni di ciascuna corte.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, risultando così non specifici ma solo apparenti.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
No, non è consentito in sede di legittimità lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche se la Corte d’Appello ha fornito una motivazione sufficiente e giuridicamente corretta per il diniego, basata, come in questo caso, sulle modalità del fatto quale condizione ostativa.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli eià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagine 8-9 della sent. impugnata);
rilevato che l’ultimo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello, a pag. 10 della sent. impugnata, esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione sufficiente e giuridicamente corretta che evidenzia le modalità del fatto quale condizione ostativa al loro riconoscimento (Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presrte