Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di legge. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario formulare critiche precise e pertinenti, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare e delle severe conseguenze che ne derivano.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di tentare l’ultima via di impugnazione, proponendo ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando sia il giudizio sulla sua responsabilità penale sia la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione stessa. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dall’imputato non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua pronuncia su diversi pilastri argomentativi, che costituiscono un vademecum per chiunque si appresti a redigere un ricorso di questo tipo.
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il principale vizio riscontrato nel ricorso è stata la sua natura generica e, soprattutto, meramente riproduttiva. L’imputato, infatti, non ha formulato nuove e specifiche censure contro la logica giuridica della sentenza d’appello. Al contrario, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e respinte dai giudici del merito. Questo approccio è inefficace in Cassazione, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge.
2. Mancanza di un Confronto Reale con la Sentenza Impugnata
Collegato al punto precedente, la Corte ha evidenziato come mancasse un effettivo confronto con la decisione gravata. Un ricorso efficace deve ‘smontare’ pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o gli errori di diritto. Limitarsi a ripetere la propria versione dei fatti, senza attaccare specificamente le motivazioni della sentenza d’appello, rende l’impugnazione sterile.
3. Correttezza e Coerenza del Giudizio di Merito
La Cassazione ha inoltre confermato la bontà del lavoro svolto dalla Corte d’Appello. Le argomentazioni dei giudici di secondo grado sono state ritenute giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle difese e coerenti con le prove emerse nel processo. Sia la valutazione sulla responsabilità dell’imputato, sia la decisione di non applicare le attenuanti atipiche, sono state considerate immuni da vizi logici o giuridici, rendendo il giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che punisce l’aver intrapreso un’impugnazione palesemente infondata. Questo caso ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico e mirato, non una terza occasione per discutere i fatti. La sua redazione richiede precisione, specificità e un rigoroso attacco agli errori di diritto della sentenza impugnata.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non consentiti dalla legge in sede di legittimità e meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza un reale confronto con la decisione impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già presentate nel precedente grado di giudizio, senza criticare specificamente il ragionamento giuridico della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la re19zione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
S
4
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consen legge in sede di legittimità in quanto oltre che generici e privi di un effettivo con decisione gravata, si sono rivelati meramente riproduttivi di profili di censura già ade vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, punt al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione al giudizio di responsabilità della situazione in fatto riscontrata (si vedano le considerazioni spese alla pagina 3), alla mancata applicazione delle attenuanti atipiche ( si considerinoi le indicazioni sp 2 della motivazione, tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.