Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3930  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa e alla mancata esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento delle aggravanti contestate e il bilanciamento delle stesse con le già concesse circostanze attenuanti generiche con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a tutte le censure mosse con l’atto d appello e già, almeno in parte, dedotte con i precedenti motivi di ricorso nonché in ordine al diniego della richiesta di conversione della pena, è privo di specificit perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3);
che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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