Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di primo o secondo grado. Le parti hanno la facoltà di impugnare la decisione, ma questo diritto deve essere esercitato secondo precise regole. Quando un’impugnazione non rispetta i criteri stabiliti dalla legge, si scontra con una pronuncia di inammissibilità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e ripetitivi. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, condannato per una violazione della normativa sugli stupefacenti (specificamente l’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990), contestava la qualificazione giuridica dei fatti attribuitagli. Il suo ricorso, tuttavia, non introduceva nuovi elementi di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno riesaminato i fatti per stabilire se la qualificazione giuridica fosse corretta o meno. La loro decisione si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del diritto processuale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse nei gradi di merito. Le motivazioni della declaratoria di inammissibilità sono state chiare:
1. Genericità del Motivo: Il ricorso è stato ritenuto ‘generico’ perché non formulava una critica specifica e puntuale contro la logica giuridica della sentenza d’appello. Si limitava a contestare la decisione senza spiegare dove e perché i giudici di secondo grado avessero errato nell’applicare la legge.
2. Natura Fattuale e Riproduttiva: I giudici hanno evidenziato che le censure erano ‘versate in fatto’ e ‘meramente riproduttive’. Ciò significa che l’appellante chiedeva alla Cassazione di rivalutare i fatti materiali del caso, un compito che non spetta alla Suprema Corte, il cui ruolo è garantire la corretta applicazione del diritto. Inoltre, riproporre identiche doglianze, già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello, rende il ricorso privo della necessaria specificità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento. Ancora più significativa è la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni pretestuose o negligenti. Si applica quando non emergono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione ‘senza versare in colpa’ nella determinazione della causa di inammissibilità. In pratica, chi presenta un ricorso manifestamente infondato o privo dei requisiti essenziali, deve sopportarne le conseguenze economiche, contribuendo a un fondo destinato a finalità sociali e di miglioramento del sistema carcerario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un motivo generico, basato su questioni di fatto e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma pecuniaria (tremila euro) da versare in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di inammissibilità?
Sì, la sanzione pecuniaria è una conseguenza standard dell’inammissibilità, a meno che non si possa ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come specificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla riqualificazione delle condotte ascri sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 16);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.