Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Il sistema giudiziario prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a questi strumenti è regolato da precise norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta senza nemmeno entrare nel merito della questione. Vediamo perché un ricorso inammissibile può portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni aggiuntive.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Milano per una violazione prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998). La decisione di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia ordinaria. Nel suo ricorso, ha lamentato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, riproponendo le questioni già sollevate nel precedente grado di giudizio.
Il Ricorso per Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel torto o nella ragione dell’imputato riguardo all’accusa originaria, ma nella modalità con cui è stato formulato il ricorso stesso. I giudici supremi hanno rilevato che i motivi presentati erano generici e, soprattutto, si limitavano a essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Perché un ricorso sia ammissibile in Cassazione, non è sufficiente ripetere le argomentazioni precedenti. È necessario, invece, criticare in modo specifico e puntuale il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici del grado precedente, evidenziando dove e perché la loro decisione sarebbe errata. In assenza di questa critica mirata, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato un mero tentativo dilatorio, privo dei requisiti tecnici per essere esaminato.
La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non individua con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta, né le ragioni giuridiche specifiche per cui la si ritiene sbagliata. Limitarsi a enunciare un dissenso generale senza un’analisi critica della sentenza d’appello rende il ricorso non scrutinabile dalla Corte di Cassazione, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella sua ordinanza, la Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile perché si trattava di una ‘mera riproposizione di doglianze oggetto di congrua e completa argomentazione nella decisione impugnata’. Questo significa che la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta esauriente e logicamente corretta ai punti sollevati dalla difesa. Ripresentarli identici in Cassazione, senza attaccare la validità di quella risposta, è un’operazione processualmente inutile.
La Corte ha quindi applicato un principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica alla decisione di secondo grado e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto o di diritto già risolte.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In base all’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile è condannata per legge al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se non emergono elementi che possano giustificare l’errore (assenza di colpa), il ricorrente è tenuto a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congrua una sanzione di tremila euro. Questa misura serve a disincentivare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica al ragionamento della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Su quale base legale si fonda la condanna alla sanzione pecuniaria?
La condanna al pagamento della sanzione si basa sull’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che prevede tale conseguenza quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare tale causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 23/02/1975
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 8 maggio 2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato – nei confronti di NOME COGNOME la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano in riferimento al reato di cui all’art comma 13 d.lgs. n.286 del 1998.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME Ardjan deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a temi oggetto di deduzione con i motivi di appello.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera riproposízione di doglianze oggetto di congrua e completa argomentazione nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente