Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta e specifica elaborazione dei motivi di impugnazione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando un principio fondamentale della procedura penale: la mera ripetizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito non costituisce un valido motivo di ricorso. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, in particolare un presunto travisamento della prova relativa al suo riconoscimento da parte della persona offesa. Tuttavia, le argomentazioni presentate alla Corte di Cassazione si sono rivelate essere una semplice riproposizione di quelle già sollevate e puntualmente respinte nel giudizio di secondo grado. La Corte di merito aveva infatti già affrontato le questioni, ritenendole infondate.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi proposti non erano specifici, ma solo apparenti. Invece di svolgere una critica argomentata e mirata contro la sentenza d’appello, il ricorso si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle doglianze già esaminate. Questo approccio, secondo la consolidata giurisprudenza, rende i motivi generici e indeterminati, privandoli della capacità di assolvere alla loro funzione tipica, che è quella di contestare in modo puntuale il ragionamento del giudice del gravame.
Le Motivazioni: perché la mera ripetizione non è sufficiente
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale. Un ricorso, specialmente quello per cassazione, non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. La sua funzione è quella di controllare la legittimità e la coerenza logica della decisione impugnata. Pertanto, chi ricorre ha l’onere di dimostrare in che modo specifico il giudice precedente abbia errato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, equivale a ignorare la sentenza stessa. Come richiamato nell’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è ‘carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In altre parole, manca un dialogo critico con la sentenza che si intende demolire. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche per la strategia difensiva
Questa pronuncia offre una lezione importante per la pratica legale. Per redigere un ricorso efficace, non basta essere convinti delle proprie ragioni; è essenziale articolare una critica che si confronti direttamente e analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata. È necessario individuare le specifiche lacune, contraddizioni o errori logici nel percorso argomentativo del giudice e costruire su di essi i motivi di ricorso. In assenza di questo lavoro di analisi critica, il rischio che il ricorso venga dichiarato inammissibile è estremamente elevato, con conseguenze negative sia in termini procedurali, rendendo definitiva la condanna, sia economici per l’assistito.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile quando è fondato su motivi non specifici, generici o indeterminati che si limitano a riproporre le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza una critica argomentata contro la decisione impugnata.
Cosa significa ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa ripetere in modo passivo e letterale le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, omettendo di sviluppare una critica specifica e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova costituita dal riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa dal reato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche mediante il rinvio alla sentenza di primo grado, dalla Corte di merito (si veda pag. 1), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente