Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per comprendere perché un ricorso inammissibile può essere dichiarato tale, con conseguenze significative per l’imputato. Questo articolo analizza un caso concreto in cui i motivi presentati dalla difesa sono stati rigettati per genericità e per preclusioni processuali.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti dalla sua difesa erano essenzialmente due. Il primo contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo all’elemento soggettivo del reato, cioè l’intenzionalità della condotta. Il secondo motivo, invece, sollevava una questione relativa a un’aggravante specifica: la violenza commessa da più persone riunite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi stessi. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
Primo Motivo: il Problema del ricorso inammissibile per Genericità
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché non costituiva una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata. I giudici hanno rilevato che la difesa si era limitata a una pedissequa reiterazione degli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. 
In pratica, anziché evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione dei giudici di secondo grado, il ricorso proponeva semplicemente una valutazione alternativa dei fatti. Questo tipo di approccio è vietato in Cassazione, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Secondo Motivo: la Preclusione Processuale
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo. La doglianza sull’aggravante della violenza di gruppo è stata dichiarata inammissibile perché non era stata sollevata come motivo d’appello. Il codice di procedura penale (artt. 606 e 609) stabilisce chiaramente che non possono essere presentate in Cassazione questioni che non siano state precedentemente sottoposte al giudice dell’appello. Si tratta di una preclusione, un meccanismo che garantisce l’ordine e la gradualità dei giudizi, impedendo che una parte ‘salti’ un grado di giurisdizione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: l’impugnazione non può essere un generico lamento contro la sentenza, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata, capace di dialogare con le ragioni esposte dal giudice precedente. Ripetere le stesse argomentazioni senza confrontarsi con la decisione impugnata rende il ricorso solo apparente e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, il principio di devoluzione, secondo cui il giudice d’appello può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati. Di conseguenza, una questione non sollevata in appello non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione. Questo garantisce la coerenza del percorso processuale e il rispetto dei diversi gradi di giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza della tecnica redazionale e della strategia processuale nelle impugnazioni. Un ricorso in Cassazione non è una terza opportunità per discutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla decisione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la mancata revisione del caso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Pertanto, è essenziale che i motivi siano nuovi (o comunque specificamente critici verso la sentenza d’appello), pertinenti e formulati nel rispetto delle preclusioni processuali.
 
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, se il ricorso propone una semplice valutazione alternativa dei fatti anziché evidenziare vizi di legittimità, viene dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato nel precedente grado di giudizio (appello)?
Se una questione non è stata sollevata come motivo di appello, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione. La legge prevede una preclusione processuale: ciò significa che il diritto di contestare quel punto della decisione si è esaurito e il motivo presentato tardivamente in Cassazione è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta tre conseguenze principali: 1) la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata; 2) il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali; 3) il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la giustizia.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3868  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta vizio della motivazione i ordine alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato, formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor di merito (cfr., pag. 4 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; si tratta, inoltre, di una censura che si risolve nella prospettazione di una alternativa valutazione delle emergenze processuali su cui, tuttavia, i giudici di merito hanno motivato in termini congrui e sulla scorta di un apprezzament conforme;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso propone una doglieuza, concernente la ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza commessa da più persone riunite, è preclusa in questa sede per non essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023
Il Consigliere/Est nsore
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Il Presidente