Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale sulla corretta redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Con una decisione netta, i giudici di legittimità hanno dichiarato un ricorso inammissibile, evidenziando come la genericità dei motivi e l’errata interpretazione delle norme procedurali conducano inevitabilmente al rigetto dell’istanza. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
L’Analisi del Caso Giudiziario
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, criticando la tecnica della motivazione per relationem utilizzata dai giudici di merito. Il secondo, invece, lamentava la violazione della legge processuale per la mancata proposta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa. Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Suprema Corte, portando a una declaratoria di inammissibilità.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi, fornendo chiarimenti preziosi per gli operatori del diritto.
Il Primo Motivo: La Genericità della Censura
Il primo motivo è stato considerato generico e indeterminato. La Corte ha sottolineato che, per contestare validamente una sentenza, non è sufficiente lamentare l’uso della motivazione per relationem. L’art. 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, impone al ricorrente di indicare in modo specifico gli elementi che costituiscono il fondamento della sua censura. In altre parole, non basta criticare il metodo, ma è necessario dimostrare perché la motivazione, seppur sintetica o riferita ad altri atti, sia logicamente errata o incompleta. In assenza di tali elementi specifici, il giudice dell’impugnazione non è in grado di esercitare il proprio controllo, rendendo il motivo stesso inefficace.
Il Secondo Motivo del Ricorso Inammissibile: La Pena Sostitutiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. L’imputato lamentava la mancata applicazione dell’art. 545-bis c.p.p., che prevede la possibilità per il giudice di proporre una pena sostitutiva. La Cassazione, rifacendosi a un suo consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 43848/2023), ha ribadito un principio cruciale: quella del giudice è una facoltà puramente discrezionale, non un obbligo. L’omessa proposta di una pena alternativa non rende nulla la sentenza, ma presuppone una valutazione implicita da parte del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per concedere tale beneficio. La scelta di non proporre la sostituzione rientra nel potere decisionale del magistrato e non è sindacabile se non per vizi logici manifesti, che in questo caso non sono stati ravvisati.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un rigoroso rispetto dei principi procedurali. La ratio è chiara: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per attivare questo controllo, il ricorrente ha l’onere di formulare censure precise e circostanziate. Motivi vaghi o basati su interpretazioni errate delle norme, come la pretesa di un obbligo dove la legge prevede una discrezionalità, non superano il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale non limitarsi a critiche generiche, ma individuare e argomentare dettagliatamente i vizi della sentenza impugnata, supportando le proprie tesi con solidi riferimenti normativi e giurisprudenziali. Inoltre, conferma che la discrezionalità del giudice in materie come le pene sostitutive è ampia e il suo esercizio, anche implicito, è pienamente legittimo se non illogico.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto generico e indeterminato perché non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura contro la motivazione della sentenza, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Il giudice è sempre obbligato a proporre una pena sostitutiva al posto della detenzione?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la proposta di una pena sostitutiva è un potere discrezionale del giudice, non un obbligo. L’omissione di tale proposta non invalida la sentenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e si contesta il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva è manifestamente infondato in quanto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il CRnigliere estensore
Il Presidente